PRIMA DEL FERMO AMMINISTRATIVO E DOPO IL PREAVVISO POSSO VENDERE L’AUTO?

Può essere revocata l’intestazione fittizia dell’auto, dopo la notifica del preavviso del fermo amministrativo

Un soggetto riceve un preavviso di fermo amministrativo sull’automobile da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione, e sapendo che solamente nel caso in cui il mezzo risulti a lui intestato potrà essere sottoposto al blocco, pensa di intestarla alla moglie.

Evitando la donazione, simula la vendita, stabilendo un prezzo irrisorio che, in un secondo momento si fa bonificare dal conto della donna al suo.

Tale comportamento è valido? Si può vendere la macchina prima del fermo e dopo il preavviso?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23950/17 del 12 ottobre 2017 ha ricordato che l’intestazione fittizia del mezzo è un sistema che può servire, in astratto ad evitare il fermo dell’auto. Inoltre, la legge che impone di annotare sul libretto di circolazione ogni uso continuativo del mezzo altrui, che si protrae per almeno 30 giorni, non vale tra familiari conviventi, pertanto il marito potrebbe continuare a circolare con l’auto intestata alla moglie.

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Affinché la cessione dell’automobile sia valida questa deve avvenire anteriormente alla notifica del preavviso di fermo. Infatti, dopo tale atto l’intestazione risulta chiaramente in fronde alla legge, e può essere revocata.

La Corte di Cassazione presume che marito e moglie o anche conviventi, si comunichino le circostanze che riguardano la vita comune. Pertanto se l’acquirente è il marito o la moglie o il convivente, esso è a conoscenza quasi sicuramente della situazione di incombente fermo amministrativo. Tale consapevolezza consente la revoca della vendita.

V. anche

In caso di donazione dell’auto, il creditore, l’Agenzia Entrate Riscossione, non deve dimostrare la consapevolezza del terzo relativamente al debito del donante, così può revocare l’atto di cessione senza dover fornire troppe dimostrazioni.

Per evitare il fermo l’automobile può essere cointestata a due o più persone, infatti non essendo solo il contribuente-debitore il proprietario del mezzo, questo non può essere sottoposto a fermo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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