È efficace la notifica PEC dopo le ore 21?

La Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, con la sentenza n. 8886 del 4 maggio 2016 ha stabilito che la scissione dell’efficacia della notifica PEC non si applica se eseguita dopo le ore 21

In base alla sentenza n. 8886/2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, l’articolo 16-septies del D.L. 179/2012 non consente l’applicabilità del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario solamente nel caso in cui la notifica sia stata eseguita dopo le ore 21 e la stessa deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno seguente.

L’articolo in esame stabilisce che:

“1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Con l’introduzione di detto articolo è palese che il legislatore abbia voluto uniformare il regime delle notifiche telematiche a quanto disposto dall’articolo 147 del codice di procedura civile.

Appare evidente che, anche per le notifiche telematiche, considerate pertanto dal legislatore alla pari delle tradizionali notifiche cartacee, debba trovare applicazione la scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, già riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, per le notifiche tradizionali, sin dal 2004, con le decisioni n. 6402/2004 e n. 15081/2004 in base alle quali:

“[…  ]la notifica si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell’affidamento del plico alle postE […]”

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4/05/2006, n. 10216 aveva già affermato che:

“[…] il giudice delle leggi già con la sentenza 69/1994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi degli articoli 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Questo principio, confermato dalla successiva sentenza 358/96, è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza 477/02 che ha trovato, applicazione nelle più recenti sentenze 28 e 97/2004 e 154/05.

Per effetto di tali pronunzie risulta così oramai presente nell’ordinamento processuale civile tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretata, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.

Dott.ssa Benedetta Cacace