I DIRITTI DEL NASCITURO

La legge tutela anche il soggetto che sta per nascere

Ogni soggetto, fin dal concepimento, è portatore in via diretta, di alcuni interessi personali. Se la capacità giuridica si acquista solamente alla nascita, il nascituro è considerato, in quanto tale un soggetto giuridico titolare di diritti personali fondamentali, primo fra tutti, il diritto alla vita e alla salute, pur se azionabili ai fini risarcitori, solamente dopo la nascita.

Alla stessa maniera altri diritti, legati alla sfera del riconoscimento e a quella successoria, si considerano attribuiti al nascituro sotto la condizione della nascita.

In base alla legge 22 maggio 1978, n. 194 il nascituro ha diritto alla vita sin dal momento del concepimento, anche se questo è avvenuto tramite fecondazione assistita, come disposto dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

L’aborto è consentito fino al terzo mese di gestazione, ma solamente nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità possano mettere in serio pericolo la salute psichica o fisica della donna.

Fra il quarto e il quinto mese di gravidanza l’aborto è ammesso solo quando la gestazione o il parto possono mettere in grave pericolo la vita della madre o nel caso in cui siano state accertate gravi anomali o malformazioni del feto.

Il concepito, in quanto soggetto giuridico, ha una legittima aspettativa a nascere, e pertanto deve essere risarcito il danno esistenziale subito dai genitori se il bambino sano muore al termine di una regolare gravidanza, per una diagnosi tardiva dei sanitari, come stabilito dal Tribunale di Terni con la sentenza del 13 luglio 2006.

Inoltre, il nascituro ha diritto di nascere sano, come disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16754/12 e 10741/09. Il bambino nato con malattie o malformazioni ha il diritto ad un risarcimento del danno in conseguenza alla violazione del medico all’obbligo di informazione.

Se la donna effettua la fecondazione assistita, è consentito solamente il trasferimento nell’utero della stessa dei soli embrioni sani, fermo restando il divieto di sopprimere gli embrioni malati e inutilizzabili, in quanto non possono essere parificati a mero materiale biologico.

L’articolo 254, primo comma, del codice civile stabilisce che il nascituro, concepito da genitori non coniugati, ha diritto ad essere riconosciuto, anche prima della sua nascita.

In base all’articolo 462 c.c.:

“Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”.

Nel caso in cui tra i chiamati alla successione vi sia un concepito o un non concepito, la divisione dell’eredità non può avvenire prima della nascita, salvo autorizzazione del giudice, come disposto dall’articolo 715 c.c.

Secondo l’articolo 784 del codice civile, il nascituro ha diritto a ricevere beni per donazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace