È VALIDA LA DELEGA ORALE DEL SOSTITUTO IN UDIENZA!

Con un clamoroso passo indietro rispetto alla recente pronuncia emessa solo qualche mese fa (giugno 2018) sul fatto che non bastava più, in udienza penale, la delega orale al collega sostituto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento sostiene il contrario e, quindi la validità della delega orale al collega che sostituisce il “dominus”.

 Sez. PRIMA PENALE, Sentenza n.48862 del 25/10/2018, udienza del 02/10/2018

E’ noto che, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., il difensore di fiducia e quello di ufficio possono nominare un sostituto – la cui attività professionale viene ad ogni effetto ricondotta al sostituito, senza che rilevino eventuali limitazioni apposte da quest’ultimo – con dichiarazione che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., e 34 disp. att. cod. proc. pen., deve essere fatta verbalmente all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

Già la previsione codicistica è orientata nel senso di escludere forme rigorose nella modalità di designazione del sostituto, potendo manifestarsi la sottesa volontà, pur sempre da ricondurre al sostituito, anche oralmente, nel quale caso occorrendo soltanto – a norma degli artt. 134, comma 1, e 141, comma 1, cod. proc. pen. e 27, comma 1, lett. a), disp. att. cod. proc. pen. – procedere alla sua documentazione mediante processo verbale. Nell’interpretazione del menzionato art. 96, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina le modalità di nomina del difensore fiduciario, applicabile anche per la designazione del sostituto, la giurisprudenza di legittimità si è, del resto, sempre ispirata ad un principio di favore per l’esplicazione del diritto di difesa, escludendo il bisogno di autenticazione, ovvero riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione potesse tacitamente desumersi  o, infine, privilegiando il fatto che la nomina fosse eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull’individuazione della persona incaricata dell’ufficio e sul procedimento per il quale la nomina venisse disposta.

Con la sentenza 11 giugno 2018 (ud. 26 aprile 2018), n. 26606, la Corte di Cassazione penale, sez. V, si pronunciava nel senso che:

chiave di lettura è, quindi, l’art. 96, comma 2, cod. proc. pen. per il quale la nomina (come la designazione del sostituto, in virtù del rimando fatto dall’art. 34 D.A.c.p.p.) deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all’Autorità giudiziaria. Infatti:

  1. a) se la nomina è fatta con “dichiarazione resa all’autorità procedente”, essa è necessariamente inserita in un verbale, non essendo concepibile una nomina affidata alla memoria degli operatori giudiziari;
  2. b) se “è consegnata all’autorità procedente dal difensore” vuol dire che è stata effettuata per iscritto e in tale forma consegnata all’Autorità giudiziaria;
  3. c) se “è trasmessa con raccomandata” all’autorità giudiziaria procedente vuol dire che è stata previamente raccolta in forma scritta” (…) Ne deriva che, «dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme, non è ammissibile la designazione orale. Essa può avvenire con dichiarazione rese personalmente dal difensore all’autorità procedente (nel qual caso è inserita a verbale), ovvero consegnata o trasmessa per iscritto all’autorità procedente».

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Orbene, secondo una linea interpretativa risalente all’abrogato codice di rito penale, la giurisprudenza di legittimità ha univocamente sostenuto che la nomina del sostituto del difensore potesse essere fatta per iscritto, ovvero con dichiarazione inserita nel processo verbale, ma in quest’ultimo caso per essere valida dovesse provenire direttamente dal difensore sostituito, presente all’atto; e ciò in linea con le prescrizioni di cui all’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, conv. dalla legge n. 36 del 1934, ove al riguardo si prevede che l’avvocato possa procedere alla nomina di sostituti, da individuarsi tra i procuratori compresi nell’albo in cui egli si trovi iscritto, non superiori a tre con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte di appello e da comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine, e possa farsi rappresentare da altro procuratore, esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte di appello e sezioni distaccate, attraverso incarico dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata. La necessità che il sostituto fosse munito di delega scritta del difensore titolare, consegnata all’autorità procedente o trasmessa per raccomandata, o altrimenti fosse investito verbalmente dal medesimo titolare, presente all’atto, discendeva dalla conforme impostazione della legge professionale.

Il relativo ordinamento è stato tuttavia riformato per effetto della legge n. 247 del 2012. L’art. 14 di essa, intitolato «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni», prevede, tra l’altro, che l’avvocato possa nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza (comma 4), ma possa altresì, in via contingente, farsi sostituire da un altro avvocato, o praticante abilitato, con incarico verbale nel primo caso, e scritto nel secondo (comma 2).

Univoca appare l’interpretazione della norma sul piano letterale. La previsione dell’oralità del conferimento della delega per la sostituzione, allorché questa opera in favore di un avvocato, è infatti nuova ed esplicita. Essa si contrappone nettamente alla diversa ipotesi, altrettanto chiaramente enunciata, che il legislatore ha formulato con riferimento alla delega solo scritta, che può essere rilasciata al praticante abilitato. L’espressa menzione della delega orale, contenuta ora nella legge professionale, si collega al dato logico-giuridico, per cui la designazione di un difensore sostituto risponde normalmente all’esigenza di sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare. Tale deve considerarsi la funzione della norma sul piano sistematico. Se si guarda, quale criterio ermeneutico ulteriore, allo scopo perseguito dalla riforma, non è arduo ravvisarlo in un’esigenza di semplificazione – nel quadro del più generale indirizzo, volto ad esaltare l’affidamento dell’ordinamento nell’avvocato quale custode dei valori della professione e ad assicurarne l’esercizio responsabile – e in un’esigenza di armonizzazione in ambito europeo. Infatti, come risulta da un’indagine di tipo comparatistico, negli ordinamenti dei Paesi di tradizione giuridica affine a quella italiana, come la Francia, la sostituzione all’udienza dell’avvocato officiato dal cliente non richiede forma scritta, salvo casi particolari, e presuppone il solo onere di informare preventivamente il cliente; ma anche in un ordinamento di tipo anglosassone, come quello inglese, la delega per l’udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante.

Tali considerazioni inducono a ritenere tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. cod. civ., l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, sopra citato; abrogazione alla luce della quale gli art. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 34 disp. att. cod. proc. pen. debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace. La legge n. 247 del 2012 – dopo l’affermazione che

«l’articolo 13 [poi divenuto 14 nella redazione definitiva] reca, secondo la rubrica, la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni»

– si legge che il comma 1 ha piuttosto ad oggetto le modalità di perfezionamento del mandato professionale, mentre i commi successivi disciplinano in maniera più compiuta la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni; e infine si sottolinea che, mentre

«la sostituzione processuale fra avvocati può essere conferita anche verbalmente», nel caso di praticante abilitato è necessaria la delega scritta.

Avv. Alessandra Di Raimondo


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