… E SE VI È ARSENICO NELL’ACQUA

Non vi è alcun danno risarcibile se la quantità di arsenico contenuta nell’acqua non supera i limiti stabiliti

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 20378 del 2018

In base alla direttiva n. 98-83 CEE del 3 novembre 1998, il limite massimo di arsenico è di 10mg/l, tuttavia l’Italia aveva domandato alla Commissione Europea una deroga a tale limite con un innalzamento di tale valore fino a 50mg/l: richiesta mai accolta.

I fatti di causa

Nel caso di specie, un uomo aveva convenuto innanzi al Giudice di Pace la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in euro 900 per l’acquisto di bottiglie di acqua minerale e per il danno non patrimoniale provocatogli dall’ansia e dallo stress di tale situazione.

La decisione della  Corte

La vicenda giunta sino in Cassazione ha trovato uno stop; infatti i giudici hanno sottolineato come il nostro Paese avesse attivato, ex art. 9 della sopra citata direttiva, due periodi di proroga.

Perdurando comunque il superamento del limite fissato dalla direttiva, il Governo Italiano aveva richiesto alla Commissione Europea un terzo periodo di proroga, con innalzamento del tasso di arsenico sino a 50mg/l.

La Commissione Europea, con la sentenza n. 7605 del 2010 non aveva concesso deroghe oltre i 20mg/l  e con la sentenza n. 2014 del 2011 aveva concesso deroghe fino al 31 dicembre 2012 per valori di arsenico non superiori a 20mg/l.

Da ciò si evince che era consentito superare il limite di 10mg/l ma non era possibile oltrepassare i 20mg/l, men che meno i 50mg/l richiesti dall’Italia.

Il danneggiato, su cui grava l’onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare il superamento di tale soglia, posto che è proprio il danneggiato a dover provare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

Inoltre questo non aveva in alcun modo provato l’esborso di denaro per l’acquisto di acqua minerale in sostituzione di quella del Comune.

Secondo la Corte di Cassazione relativamente all’anno 2010, qualsiasi soggetto portatore di una richiesta risarcitoria nascente dalla presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano avrebbe dovuto dimostrare il superamento del tasso soglia stabilito con deroga temporanea dalla Commissione Europea.

Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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