SULLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Patente revocata se si guida durante la sua sospensione
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 19899 del 2018
In base all’art. 218, sesto comma, del codice della strada:
“Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006 a euro 8.025. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”.
Nel caso di specie, un uomo, era stato sorpreso dagli agenti di polizia alla guida del proprio veicolo nonostante gli fosse stata sospesa la patente per guida in stato di ebrezza.
Con la sentenza in commento gli Ermellini hanno chiarito che la sanzione della revoca della patente si applica nel caso in cui il soggetto circoli abusivamente durante il periodo di ritiro della stessa preordinato all’irrogazione della sua sospensione, della quale ne anticipa l’efficacia, oltre ovviamente, quando la circolazione abusiva sia posta in essere in un momento successivo verifichi all’adozione formale del provvedimento di sospensione della patente.
Gli Ermellini, con la sentenza in commento hanno espresso il seguente principio di diritto:
“La guida successiva al materiale ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, ancorché precedente l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità amministrativa al quale è funzionalmente ed inscindibilmente collegato, configura la violazione di cui all’art. 218, comma 6, e non quella di cui all’art. 128 C.d.S.”
Quanto disposto dall’art. 128 C.d.S., non ha natura sanzionatoria, visto che il procedimento in esame è preordinato, ad evitare che la guida di veicoli possa essere consentita a soggetti incapaci e non presuppone l’accertamento di una violazione delle norme sulla circolazione o di carattere penale o civile, ma si fonda su un qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla guida.
Dott.ssa Benedetta Cacace