DOPING ED ANIMALI

Competizioni sportive e doping – cavallo

La Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 5235 del 3 febbraio 2017 ha disposto che configura il reato di maltrattamento di animali somministrare farmaci antidolorifici ad un animale senza specifiche necessità terapeutiche

Somministrare una sostanza medicamentosa, non sotto il controllo diretto di un medico, al fine di lenire il dolore ma realmente con l’intento di permettere ad un cavallo affetto da patologie muscolari di partecipare ugualmente ad una competizione, alla quale in presenza di dolore non vi avrebbe potuto partecipare, integra un’ipotesi di maltrattamento in quanto non garantisce il benessere dell’animale.

Nemmeno una situazione apparente di benessere vale ad escludere la configurabilità del reato, dato che il concetto di benessere evoca il concetto di qualità della vita del singolo soggetto come da esso percepita e presuppone che l’animale goda di buona salute.

In altro modo, il benessere dell’animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige anche che l’animale in quanto essere senziente goda di benessere psicologico e sia in grado di esprimere i suoi naturali comportamenti

Di conseguenza la somministrazione di farmaci senza alcuna necessità terapeutica non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale, anche perché tale azione intende perseguire altre finalità.

In ogni caso, la somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo prima di una competizione lo espone, proprio perché non ancora guarito, ed in buona salute a situazioni di stress e a rischi ulteriori che possono pregiudicare in maniera significativa il suo stato psico-fisico.

L’articolo 544 ter secondo comma, del codice penale, nella sua formulazione posteriore all’introduzione della nuova fattispecie delittuosa per effetto della legge n. 189 del 20 luglio 2004, prevede una ipotesi specifica di reato di maltrattamenti, quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali.

Infatti il secondo comma dispone che:

“La stessa pena prevista dal comma 1, si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che producono un danno alla salute degli stessi”.

Questa ipotesi di maltrattamenti legata al solo fatto di somministrare sostanze vietate all’animale, sicché una volta accertato l’evento non occorre altra indagine.

È stato sottolineato come la sottoposizione di un animale a doping costituisce di per sé un anno all’animale e alla sua salute e quindi configura maltrattamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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