DECRETO “CURA ITALIA” E INDENNITÀ AI LAVORATORI AUTONOMI


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Covid 19 – Le misure a sostegno dei lavoratori autonomi previste dal decreto “cura Italia”

Quali misura sono state adottate per far fronte alle ingenti perdite di profitto dei lavoratori autonomi?

L’articolo 27 e seguenti del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 riconosce un’indennità pari ad euro 600, che non concorre alla formazione del reddito, per il mese di marzo.

Ma vediamo più nel dettaglio a quali categorie di lavoratori è rivolta tale misura.

L’indennità può essere richiesta:
– dai liberi professionisti, che abbiano partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nello stesso lasso temporale, iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n 335, che non siano titolari di pensione e che non siano iscritti a forme previdenziali obbligatorie, la somma di euro 600 quale indennità per il mese di marzo.

– dai lavoratori autonomi che siano iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, art. 335 ì, possono richiedere l’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

– dai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che nel periodo tra il 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto, hanno involontariamente cessato il rapporto di lavoro.

– dagli operai agricoli a tempo determinato, che non siano anche titolari di una pensione e, che nel corso dell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 gionrate lavorative.

– Infine l’indennità è prevista anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel precedente anno e, cui deriva un reddito non superiore a cinquanta mila euro non titolari di pensione.

A seguito della presentazione della domanda da parte degli aventi diritto,l’indennità sarà erogata dall’INPS nel limite di spesa prestabilito per ogni categoria.

“L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risulati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anchein via prespettica, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori”.

Infine l’articolo 44 del presente Decreto ha istituito un fondo per “il reddito di ultima istanza“, che al fine di garantire misure di sostegno, si rivolge a quei lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza all’attuale emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito. Con tale fondo si mira a garantire il riconoscimento ai soggetti di cui sopra un’indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti stabilità, entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto, detterà i criteri e le modalità con cui l’indennità verra attribuita.

Avv. Tania Busetto

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