TESTAMENTO OLOGRAFO – PRESCRIZIONE AZIONE DI ANNULLAMENTO


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Termine di prescrizione dell’azione di annullamento del testamento olografo. Quando inizia a decorrere il termine?

La Suprema Corte è intervenuta, con la sentenza 4449/2020, riguardo la tematica della prescrizione dell’azione di annullamento del testamento per incapacità del testatore, e in particolare quando deve essere individuato il “dies a quo”.

Nel caso di specie, in primo grado, il Tribunale di Trapani ha annullato ai sensi dell’art. 591 c.p.c. il testamento redatto di proprio pugno dal testatore e ha dichiarato di conseguenza,l’apertura della successione legittima.

La convenuta soccombente ha proposto ricorso, avverso tale sentenza, presso la Corte d’Appello di Palermo. Quest’ultima, con sentenza 225/2017, ha dichiarato l’inammissibilità del gravame,confermando quando esposto nella decisione del Giudice di primo grado.

La Corte d’Appello ha ritenuto infatti, che gli atti compiuti dalla erede non siano realizzativi di esecuzione della disposizione testamentaria.

La sentenza della Corte d’appello è nuovamente appellata e la questione è portata all’attenzione della Suprema Corte dal ricorrente, il quale ha addotto tre motivi di gravame.

Il Secondo e il Terzo motivo sono accolti, in quanto, l’azione di annullamento del testamento olografo, secondo l’art. 591 c.p.c., può essere esperita nell’arco di 5 anni, a partire dalla data di esecuzione della disposizione testamentaria.

La Corte di Cassazione dunque, ha analizzato il comportamento tenuto dal ricorrente dal momento della morte della de cuius, e ha stabilito che

l’attività di riscossione dei canoni relativi all’immobile già locato dalla testatrice, realizzata in continuità subito dopo il decesso di quest’ultima e successivamente proseguita, ha rappresentato una condotta sufficiente a far emergere la volontà della I.L. di dare seguito alla condotta gestionale già eseguita dalla I.G. (con la quale, oltretutto, conviveva), facendo propri i relativi frutti nel tempo, così intendendo porre in esecuzione, ancorchè parzialmente, le disposizioni testamentarie; per altro verso, la circostanza che l’attività esecutiva si fosse concretizzata solo in detta condotta avrebbe dovuto essere considerata, comunque, idonea ad avere rilievo in funzione dell’applicazione del disposto di cui al citato art. 591 c.c., comma 3.

In conformità a tale avviso, la Corte ha richiamato, nel testo del dispositivo, anche altri riferimenti giurisprudenziali, emanati dalla medesima, cioè le sentenze n. 2585/1962 e n. 9466/2012.

La Suprema Corte ha confermato che nei casi previsti per l’art. 591 c.p.c., nello specifico, per quanto riguarda l’incapacità del testatore, il termine di prescrizione dell’azione per annullare il testamento, può decorrere anche solo nel momento in cui uno dei chiamati all’eredità, ponga in essere una condotta tale da ottemperare ad una delle volontà del testatore.

Si è definito dunque che non è affatto fondamentale, al fine di far decorrere il termine di prescrizione, porre in essere tutte le disposizioni testamentarie

poichè altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, eventualità che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.

Dott.ssa Sarah Longo

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