“CURA ITALIA”: SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI


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L’articolo 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le numerose novità introdotte dal decreto per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus, emergono i provvedimenti presi in materia tributaria, decisamente volti, seppur temporaneamente, a favorire il contribuente e a consentirgli di spostare più avanti i termini di pagamento.

 

L’articolo 68 del D.L. prevede infatti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Sono sospesi infatti i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamentoemesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento (ex art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ss.mm.) e dagli avvisi di addebitodelle somme a qualunque titolo dovute all’INPS (ex art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ss.mm.).

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione.

Si applica altresì la sospensione dei termini per eventi eccezionali, ai sensi dell’ all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Invero, la sospensione dei versamenti comporta la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Fino al 31 maggio 2020, saranno inoltre sospese le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione. Tale sospensione era in ogni caso già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ernesto Maria Ruffini.

 

La sospensione dei termini di versamento sino al 31 maggio 2020 si applicano altresì agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione, e alle relative dilazioni, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti delle province e dei comuni, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 della rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (rottamazione ter) e dei carichi rateizzati per i quali non venne effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018, all’articolo 3, comma 23 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nonché della rata del c.d. saldo e stralcio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 del c.d. saldo e stralcio di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Va ricordato che, in considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine del contenimento della diffusione del virus, sono chiusi dal 18 al 25 marzo gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico, rimanendo in ogni caso garantiti i servizi online.

Avv. Silvia Zazzarini

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