EMERGENZA COVID 19: MISURE STRAORDINARIE PER I LAVORATORI


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

Al via il Decreto “cura Italia”: misure a sostegno dei lavoratori, bonus e congedi

L’emergenza da Covid-19 ha stravolto le abitudini di vita di tutti gli Italiani e, con la chisura delle scuole, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, per un periodo di tempo ancora dubbio, i genitori si sono trovati a dover riorganizzare ancor di più la loro vita per i propri figli.

Il Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18 è intervenuto per cercare di alleviare questa situazione drammatica che stiamo tutti vivendo in questi giorni, prevedendo alcuni aiuti ai lavoratori.

In base all’articolo 23 i genitri lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad usufruire di uno specifico congedo per un periodo

“continuato o frazionato comunque non superiore a quindici giorni”,

per i figli di età non superiore ai dodici anni, per il quale è prevista una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

Nel caso in cui i lavoratori stessero già usufruendo di congedi parentali ex art. 32 e 33 del Decreto Legislativo sopra mezionato, questi vengono automaticamente convertiti nel congedo di cui sopra.

Per quanto concerne i genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, si legge che questi

“hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno speficio congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità”.

Posssono fruire tale congedo alternativamente entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, con l’eccezione che all’interno del nucleo familiare non

“vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore”.

Il limite di età dei dodici anni per fruire del congedo di cui sopra non si applica in riferimento ai figli portatori di disabilità, in situazione di gravità ex art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, iscritti a istituti scolastici o ospitati presso strutture quali centri diurni a carattere assistenziale.

Invece per i genitori di minori ricompresi nella fascia di età tra i 12 e i 16 anni il presente Decreto ha previsto che, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che sia inoccupato, questi hanno il diritto ad astenersi dal lavoro per tutto il periodo in cui i servizi di educazione scolastica sono sospesi, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto per il datore di lavoro di licenziamento.

I genitori lavoratori privati e autonomi non iscritti all’INPS, in alternativa al congedo di cui abbiamo parlato, hanno la possibilità di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, per un massimo di euro 600. Tale bonus sarà erogato mediante il libretto famiglia ex art. 54-bis della legge n. 50 del 2017.

I beneficiari dei permessi retribuiti di tre giorni mensili ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992 104, potranno beneficiare di ulteriori complessive dodici giornate durante i mesi di marzo e aprile.

Dott.ssa Benedetta Cacace

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER