IL DANNO CAUSATO DAGLI ANIMALI: RESPONSABILITA’ E CASO FORTUITO

Responsabilità per il danno causato dagli animali: il caso fortuito secondo la Corte di Cassazione

L’evoluzione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali sulla base delle pronunce giurisprudenziali

Il codice civile disciplina la responsabilità per i danni cagionati dagli animali all’articolo 2052, il quale dispone che:

“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Configurata in tal modo, l’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c., viene comunemente annoverata nell’ambito della c.d. responsabilità oggettiva, il cui accertamento è del tutto indipendente dalla individuazione dell’eventuale colpa del proprietario.

Stando così la situazione, è da ritenersi oramai superata e non accettabile l’altra tesi secondo la quale la responsabilità ex art. 2052 c.c., doveva considerarsi una specifica ipotesi di fatto illecito fondata su un dovere di custodia gravante sul proprietario dell’animale disatteso per colpa. Fermo quanto appena esposto, in ogni caso, perché sia individuabile una responsabilità da danno da animali è necessario ed indispensabile dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il danno e la condotta dell’animale.

V. anche

La responsabilità ex articolo 2052 del codice civile è da escludere nel caso in cui sussista un caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell’animale ed il danno subito dal terzo.

Il caso fortuito deve possedere i requisiti dell’imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità e la prova grava sul convenuto, ossia sul proprietario o utente dell’animale.

In numerosi casi la Corte di Cassazione ha ritenuto idonea ad integrare il caso fortuito anche la colpa del danneggiato che, tuttavia, deve assorbire l’intero nesso causale. Ciò è accaduto ad esempio, in una vicenda trattata nel 2015 della Cassazione ove è stato stabilito, che integra il caso fortuito tale da far andare esente da responsabilità ex art. 2052 c.c., il comportamento del proprietario di un cane che voleva portare all’interno di un recinto con altri cani il suo, nonostante il divieto di accesso per i non addetti.

Divieto che veniva fatto presente da parte di uno degli istruttori personalmente al proprietario del cane e che, nonostante ciò, decideva di transigerlo subendo così l’aggressione di un altro animale già li presente.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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