LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE

Legittimo impedimento del difensore, in quali casi ha diritto all’avviso della nuova udienza?

Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 55139 del giorno 11 dicembre 2017

Il difensore che ha ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ex art. 420 ter c.p.p., nel processo penale, ha sempre il diritto a ricevere l’avviso della nuova udienza?

A tale domanda risponde la Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza n. 55139/2017.

Il caso in esame era pervenuto ai giudici di Cassazione in seguito ad un ricorso con cui si censurava un’ordinanza del Tribunale di Agrigento, dove il Giudice disponeva rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, senza notificare a quest’ultimo l’avviso della nuova udienza fissata.

Gli Ermellini hanno affermato quanto segue:

“Questa Corte di Legittimità, a Sezioni Unite e con una successiva giurisprudenza delle sezioni semplici assolutamente univoca, ha da tempo affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire, per cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza dolo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituto i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza”.

Da ciò deriva che l’unico caso in cui l’avviso di nuova udienza deve essere notificato al difensore legittimamente impedito è per l’appunto solo quello di c.d. rinvio a nuovo ruolo, allorché dunque non viene già stabilita la data della nuova udienza.

“La questione posta dalla ricorrente, secondo la quale alcuna delega verbale sarebbe stata conferita dal difensore di fiducia al sostituto presente in udienza, non muta i termini della questione e non comporta alcuna deroga al principio enunciato, giacché il difensore di fiducia abbia avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento è consapevole del fatto che, indipendentemente dalla presenza di un suo sostituto o dalla nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in ogni caso non riceverà alcun avviso circa la data del rinvio comunicata in udienza e non potrà quindi, disinteressarsi dall’esito dell’istanza di differimento dell’udienza, non attivandosi per acquisire diretta cognizione della data di eventuale rinvio”

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER