DANNO BIOLOGICO – LE NUOVE TABELLE INAIL


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Le nuove tabelle INAIL per il danno biologico

Circolare dell’11 ottobre 2019 n. 27 INAIL

Con il D.M. n. 45 del 23 aprile 2019 è stata approvata per il 2019-2021, la nuova “tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” che sostituirà quella in vigore ai sensi del D.M. del 12 luglio 2000.

La nuova tabella fa seguito al decreto ministeriale del 22 novembre 2016 con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e quelle a favore dei superstiti e alla L. n. 145 del 30 dicembre 2018.

A differenza delle tabelle previgenti la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale è unica, sia per gli uomini che per le donne, conformandosi così con quanto stabilito dalla sentenza n. C-318/2013 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha vietato differenze in base al sesso nei regimi di previdenza sociale.

Gli importi in ogni caso continuano ad essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso tra il 6% ed il 15%.

Come si legge nella circolare di cui in oggetto

“gli importi indicati nella nuova Tabella risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell’8,68% dal 1°gennaio 2008, e nella misura del 7,57% dal 1°gennaio 2014 da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000. Il nuovo punto Inail è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della speranza di vita desunta dalle nuove tavole di mortalità. Il valore finanziario del punto Inail, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all’aumentare del grado prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle tabelle del 2000. Tali importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1°luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell’art. 1, comma 303 della L. n. 208 del 2015”.

La nuova Tabella si applica a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 145 del 30 dicembre 2018 e cioè per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.

Per quanto concerne gli accertamenti provvisori effettuati sugli eventi precedenti al 1°gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo, per i quali segue l’accertamento definitivo a far data dal 1°gennaio 2019 si utilizzeranno gli importi previsti nelle previgenti Tabelle.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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