“CURA ITALIA”: I VERSAMENTI SOSPESI E GLI INCENTIVI FISCALI


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 Il D.L. 18/2020 prevede la sospensione, fino al  30 aprile 2020 di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le numerose novità introdotte dal decreto per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus, emergono i provvedimenti presi in materia tributaria, tra i quali abbiamo già visto quelli volti alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché alla sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione.

 In particolare, il Titolo IV del decreto, rubricato “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese” prevede, all’art. 60, che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 siano prorogati al 20 marzo 2020.

Il decreto “Cura Italia” prevede inoltre che la sospensione fino  al  30 aprile 2020 di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inizialmente previsti per il solo settore turistico-alberghiero in base al Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 venga estesa ad altri soggetti e nel dettaglio:

  1. a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. i) aziende termali e centri per il benessere fisico;
  10. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.


Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per tutti i soggetti sopra elencati, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. È esclusa la possibilità di rimborso di quanto già versato.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. È esclusa anche in tal caso la possibilità di rimborso di quanto già versato.

Con la RISOLUZIONE N. 12/E del 18 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha diramato i primi chiarimenti su tali disposizioni. L’Ufficio precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. È possibile trovare QUI la risoluzione e la tabella che riporta i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Va aggiunto poi che l’art. 62 del decreto –legge “Cura Italia” prevede altresì la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.

In particolare, sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che hanno scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 DL n. 9/2020 riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. a) relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. b) relativi all’IVA;
  3. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tali adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000nel periodo di imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono di tale opzione, provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il decreto prevede inoltre un credito d’imposta per botteghe e negozi, per l’anno 2020, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Cura Italia” prevede altresì incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tali soggetti spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a € 30.000.

Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Avv. Silvia Zazzarini 

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