COVID 19 – VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA


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Emergenza Covid-19 e violazione della quarantena

Tar Campania, sezione V, decreto n. 433 del 20 marzo 2020

Nel caso di specie un avvocato era stato fermato dai Carabinieri mentre stava comprando, presso un rivenditore automatico, un pacchetto di sigarette e gli era stato contestato di essere uscito di casa senza un valido e comprovato motivo, non rientrando tale circostanza in un’esigenza primaria della persona.

Le forze dell’ordine avevano diffidato il trasgressore e, come previsto nell’ordinanza n.15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania, ne avevano disposto la messa in quarantena per quattordici giorni.

Il trasgressore aveva contestato tale provvedimento, ritenendolo lesivo in quanto nei giorni seguenti si sarebbe dovuto recare a lavoro per espletare alcune udienze indifferibili presso il Tribunale.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, intervenuto sulla questione aveva sospeso il provvedimento preso dai Carabinieri nei confronti dell’avvocato, in relazione agli impegni professionali,

“nei limiti di quanto ad essi necessariamente connessi e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni”.


L’articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020, al fine di contenere il contagio da Covid-19, limita gli spostamenti dei cittadini sul territorio nazionale se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Lo stesso Decreto ha fatto salvo il potere di ordinanza delle Regioni ex art. 3, secondo comma, del d.l. n.6 del 23 febbraio 2020, convertito dalla legge n.13 del 5 marzo 2020. L’articolo 2 del Decreto legge in questione ha previsto la facoltà per le singole regioni di adottare ulteriori misure idonee a contenere il diffondersi dell’epidemia.

Sulla base di tale facoltà il Presidente della Regione Campania ha emanato l’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020, con cui sono state inasprite le pene per chiunque si allontani dal proprio domicilio per un motivo differente rispetto a quelli previsti dall’articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020.

Tale violazione è punita, secondo l’ordinanza della Regione Campania, oltre che con l’applicazione dell’art. 650 c.p. se il fatto costituisce un più grave reato, anche con l’assoggettamento del trasgressore allo stato di quarantena in isolamento fiduciario, per la durata di 14 giorni.

Con il proseguo del giudizio verrà affrontata la questione se l’acquisto delle sigarette debba o meno essere ritenuto un valido motivo per allontanarsi dalla propria abitazione durante uno stato di emergenza sanitaria.

Tuttavia, il Decreto del 9 marzo 2020 nel sospendere tutte le attività commerciali non riguardanti i generi di prima necessità, ha lasciato aperti i tabaccai, per tale motivo ci si deve porre il quesito se l’odierno ricorrente potrà o meno venire condannato per essersi allontanato dal proprio domicilio per comprare un bene di prima necessità.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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