MANTENIMENTO DEI FIGLI E SUDDIVISIONE DELLE SPESE


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la ordinanza n. 07134 del 2020, qui  in commento, è intervenuta per chiarire come i genitori, aventi redditi equivalenti, hanno l’onere di mantenere il figlio in equal misura

Nel caso di specie la madre di una bambina aveva convenuto in giudizio il partner con cui aveva concepito la minore, chiedendo al Tribunale di primo grado di imporre al convenuto il pagamento di un contributo di mantenimento, parti ad euro 850 mensili.

I giudici avevano determinato l’assegno in 700 euro mensili, disponendo inoltre che le spese straordinarie dovevsno essere poste a carico di entrambi ed in egual misura.

La Corte d’Appello aveva invece rimodulato il contributo di mantenimento a carico del padre, riducendono sino ad euro 400 mensili.

Nell’adire la Corte di Cassazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 337 ter e 316 bis c.c.,per avere nello specifico i giudici di merito, ingiustificatamente ridotto il contributo mensile dovuto dal padre alla figlia, ignorando i criteri fissati dalla legge e, in particolare, il principio secondo cui

“i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro”,

violando altresì il principio di parità di trattamento tra figli legittimi e naturali, dato che l’uomo aveva un altro figlio al quale corrispondeva mensilmente un assegno di mantenimento pari ad euro 1.000.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso evidenziando come la decisione impugnata ha sviluppato implicitamente il seguente ragionamento:

“la fissazione del contributo di euro 700, a carico del padre, onerando anche la madre di un contributo in analoga misura, si risolverebbe nell’attribuzione alla figlia di un contributo mensile di euro 1.400 che sarebbe eccessivo, da qui la riduzione dello stesso”.

Tuttavia, tale motivazione appare al di sotto del minimo costituzionale, risultando inidonea a giustificare una corretta applicazione dei parametri fissati in materia dall’articolo 337 ter, quarto comma c.c., il quale dispone che:

“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Pertanto la decisione che ha ritenuto eccessivo l’ammontare di euro 1.400 mensili quale mantenimento se entrambi i genitori avessero versato la somma di euro 700 è privo di fondamento, senza considerare che il contributo deve essere determinato in base

“alle risorse economiche di ciascun genitore”.

Avv. Tania Busetto

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER