A cosa va incontro il padrone di un cane che imbratta la facciata di un edificio?

Se il cane imbratta la facciata di un edificio a quali conseguenze civilistiche è esposto il padrone?

Sul punto ha fatto chiarezza la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7082/2015 ha chiarito che i proprietari di cani devono ridurre quanto più possibile il rischio che il loro cane sporchi i beni di proprietà altrui, quali i muri delle facciate o i veicoli parcheggiati

La vicenda:

Nel caso di specie, il proprietario di un cane aveva concesso all’animale di urinare sul muro di un edificio in centro a Firenze.

Il proprietario dello stabile, aveva dichiarato che l’immobile ha un valore storico e quindi le facciate non devono essere imbrattate, e pertanto ha deciso di denunciare il proprietario del cane ex articolo 639, secondo comma, codice penale.

L’art. 639 c.p. si occupa del deturpamento e imbrattamento di cose altrui ed al I co. statuisce:

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articoloo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offessa, con la multa fino a centotre euro”

Il Giudice di Pace aveva dato ragione al proprietario dell’immobile, mentre il Tribunale di Firenze succesivamente aveva accolto l’appello del padrone dell’animale, visto che questo aveva provveduto immediatamente a versare dell’acqua sul muro per eliminare la macchia di urina del suo cane.

La pronuncia:

I Giudici della Corte di Cassazione, accogliendo la tesi del Giudice d’appello del Tribunale di Firenze, osservano che:

“dall’istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado è risultato provato che il cane di proprietà dell’odierno imputato abbia ordinato sul muro della facciata dell’edificio dichiarato di notevole interesse architettonico e lo abbia momentaneamente macchiato. Tuttavia va osservato che il reato contestato dall’imputato è un delitto, per la cui configurabilità è richiesta la sussistenza del dolo anche generico. Oltretutto è la stessa persona offesa che dichiara che dopo che il cane aveva urinato, si era preoccupato di ripulire la parte di muro imbrattata, versandovi dell’acqua, circostanza questa incompatibile con la volontà di imbrattare il muro”.

Pertanto la Corte ribadice un concetto di “buon senso” e cioè che chiunque conduca animali sulla via pubblica, deve evitare il più possibile il rischio che questi possano sporcare i beni altrui, quali edifici o veicoli parcheggiati.

Dott.ssa Benedetta Cacace