IL COPIA-INCOLLA DEGLI ATTI PROCESSUALI

La Corte di Cassazione Civile, sezione VI-3, con la sentenza n. 21136 del 12 settembre 2017 dice no al copia – incolla negli atti processuali

In ambito europeo, la Corte di Strasburgo ha specificato, all’articolo 47, par. 1, lett. e) del suo regolamento interno, che i ricorsi individuali devono avere “un’esposizione succinta e leggibile dei fatti”.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha adottato delle linee guida, con un Protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale Forense, prevedendo alcune regole redazionali dei motivi di ricorso sia in ambito civile che penale.

L’esposizione dei motivi deve essere sintetica e chiara; perciò l’avvocato deve evitare di riprodurre il contenuto degli atti processuali del gravame, essendo sufficiente la sola specifica indicazione dei medesimi posta nell’indice.

Il giudice di legittimità aveva dichiarato inammissibile un ricorso composto da 26 pagine redatte con il copia e incolla di documenti.

La Corte ha richiamato alcuni suoi orientamenti oramai consolidati in materia:

  • Il principio della sentenza delle Sezioni Unite n. 16628/2009 con il quale si afferma che durante il ricorso per cassazione una tecnica espositiva dei fatti in causa, realizzata usando una pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’articolo 366, n. 3 c.p.p., a pena di nullità;
  • Le Sezioni Unite con sent. n. 5698/2012 ha evidenziato che, ai fini del requisito di cui all’articolo 366, n. 3 c.p.p.: “La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è per un verso del tutto superflua non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si sia articolata e per altro verso è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso”.

Quanto deciso con tale sentenza, rappresenta per tutti gli avvocati un monito al fine di prestare attenzione durante la redazione degli atti introduttivi di giudizio che devono essere chiari e sintetici nell’esporre i fatti.

Dott.ssa Benedetta Cacace