I CONTRATTI BANCARI MONOFIRMA: LA PRONUNCIA DELLE SS. UU.

Le Sezioni Unite salvano i contratti bancari monofirma: Cassazione Civile, SS.UU., sentenza n. 898 del 16/01/2018 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, sono intervenute per affrontare, la questione, ex art. 374, secondo comma del codice di procedura civile, se fosse valido o meno il contratto quadro prodotto in giudizio recante la sola sottoscrizione del cliente (cd. monofirma), sulla quale si era creato, nell’ultimo periodo, un acceso contrasto giurisprudenziale di legittimità e di merito.

I giudici, nel dare una risposta al quesito, fanno una premessa sulla ratio ispiratrice della norma ex art. 23 T.U.F., disponendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell’interesse esclusivo del cliente, volta ad assicurare a quest’ultimo, da parte dell’intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, dato che è l’investitore che necessità di conoscere e di poter, all’occorrenza controllare nel corso del rapporto, il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto.

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Se tale è la ratio della norma, proseguono le Sezioni Unite, il vincolo di forma da essa imposto deve essere inteso secondo quella che è la propria funzione della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale delle nullità: la specificità della normativa consente infatti di scindere i due profili del documento come certezza della regola contrattuale e dell’accordo.

È irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto quadro, nel caso in cui questo sia firmato dall’investitore ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo pertanto assorbito l’elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l’intermediario, che reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall’intermediario e la consegna dell’esemplare della scrittura in esame, non verrebbe a svolgere nessuna funzione specifica.

V. anche

La decisione delle Sezioni Unite ha il pregio di aver composto un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici della Corte di legittimità sulla necessità o meno della sottoscrizione del funzionario di banca, che aveva portato i giudici di merito ad adottare decisioni difformi, ma anche di aver posto in giusta evidenza, quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l’obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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