INTERESSI ANATOCISTICI O USURAI

La Corte di Cassazione Civile, sez. VI-1, con l’ordinanza n. 23278 del 5 ottobre 2017 ha stabilito che gli interessi anatocistici o usurai sono rilevabili d’ufficio

L’articolo 1283 del codice civile dispone che:

“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.

Invece, l’articolo 1815 del codice civile stabilisce che:

“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

V. anche

La vicenda:

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respinsero l’opposizione proposta dal cliente, contro il decreto ingiuntivo con il quale la banca gli aveva intimato il pagamento del saldo debitore del conto corrente.

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Le corti di merito, premessa la genericità delle argomentazioni svolte dall’opponente/appellante per contestare la sussistenza e l’ammontare del credito, avevano escluso di poter rilevare d’ufficio la nullità di singole clausole contrattuali. 

Il cliente pertanto, ricorse in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione: 

I giudici di Cassazione hanno dichiarato che:

 “questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurai è rilevabile dal giudice d’ufficio”. 

Anche se l’ordinanza non fa alcuna menzione alle precedenti pronunce, da tempo risalente, il Supremo Collegio afferma che la nullità delle clausole di contratti bancari per la determinazione del tasso d’interesse anatocistico o usuraio è rilevabile anche d’ufficio. 

La possibilità non è esclusa in sede di gravame, è concessa dall’articolo 1421 del codice civile, in quanto si verte in punto di nullità, ed è consentita dall’articolo 1418 c.c., per contrasto con norme imperative.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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