CONNESSIONE TELEOLOGICA

La Corte di Cassazione penale, SS.UU., con la sentenza n. 53390 del 21 novembre 2017 ha dichiarato che non è richiesta l’identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione telelogica

Il principio espresso delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53390 del giorno 21/11/2017 è il seguente:

“Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legale finalistico fra i reato, non è richiesta l’identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12 c.p.p. comma 1, lett. C)”.

L’articolo 12 c.p.p. dispone che:

“Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri”.

La connessione è il rapporto esistente tra più procedimenti che, permette nei casi previsti dalla legge, di procedere all’accertamento dei fatti nel corso di un procedimento.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’articolo in esame, segue l’individuazione del giudice, che oer materia è il giudice superiore, per territorio è il giudice del reato più grave.

Secondo un orientamento minoritario, ai fini della configurabilità della connessione teleologica non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

Invece, secondo il prevalente orientamento, tanto l’astratta configurabilità del vincolo della continuazione quanto la configurabilità della connessione teleologica non sono idonei a determinare lo spostamento della competenza a meno che, nel primo caso, l’identità del disegno criminosi sia comune a tutti i compartecipi, nel secondo caso vi sia identità soggettiva dell’autore del reato mezzo e del reato fine.

La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è la seguente:

“Se, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12 c.p.p., comma 1 lett. C) sia o meno richiesta l’identità fra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine”.

Le Sezioni Unite, hanno condiviso l’indirizzo giurisprudenziale minoritario, sostenendo che, in caso di connessione teleologica ex art. 12 c.p.p. comma 1, lett. C) non è richiesta l’identità tra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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