CONDOMINIO E BALCONI – AUTORIZZAZIONI PER I LAVORI


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Si deve chiedere l’autorizzazione del condominio per effettuare lavori nel proprio balcone?

Corte di Cassazione , sez. sesta civile, ordinanza n. 4909 del 24 febbraio 2020


I fatti di causa

Nel caso di specie, il Condominio, con atto di citazione, chiede al Giudice di Pace di Milano, l’accertamento dell’illegittimità dei lavori eseguiti sul terrazzo e muro perimetrale annesso all’abitazione da parte di alcuni condomini.

Viene lamentata infatti la violazione sia del regolamento condominiale sia degli artt. 1102 e 1120 c.c., dal momento che i condomini in questione non avevano ricevuto alcuna autorizzazione a compiere i suddetti interventi.

Il Giudice di Pace rigetta la domanda attorea in quanto a proprio giudizio non vi erano elementi per ravvisare una violazione delle sopracitate norme nella documentazione presentata dal Condominio.

Quest’ultimo propone appello avverso la sentenza di primo grado presso il Tribunale di Milano, adducendo i seguenti motivi: errata decisione del GDP riguardo la violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c.; errata interpretazione del GDP riguardo il regolamento di condominio; errata decisione del GDP riguardo la compensazione delle spese processuali.

Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso del Condominio, capovolgendo l’esito del giudizio di primo grado e condannaquindi i due condomini a ripristinare la situazione del balcone allo stato antecedente alla realizzazione dei lavori. Nel caso in cui essi non ottemperino a quanto previsto dal dispositivo entro 60 giorni, il Condominio è autorizzato a compiere tali lavori al posto degli obbligati.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione concorda con quanto espresso in sede di appello e specifica che le opere hanno causato un’illecita occupazione della parte comune, mutando in modo permanente la simmetria esterna dell’immobile.

È necessaria infatti, rispettando quanto previsto dal regolamento di condominio, l’autorizzazione di quest’ultimo al fine di porre in essere qualsiasi lavoro che muti la facciata esterna e soprattutto dei luoghi comuni.

Ai sensi dell’art.1117 c.c., i balconi di un condominio non rientrano tra le parti comuni, ma il rivestimento dei balconi stessi in quanto parte visibile dall’esterno lo è.

I rivestimenti infatti mutano in modo sostanziale le facciate dell’immobile rendendolo disarmonico dal punto di vista del decoro.

La Corte di Cassazione dunque, con sentenza n. 4909 del 24 febbraio 2020, statuisce che il Condominio ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto profuso a titolo di spese sostenute nel giudizio, ed inoltre che i due condomini, come previsto dal Tribunale di Milano, avranno il dovere di portare a precedenti condizioni quanto alterato dalla ringhiera metallica nel decoro del balcone esterno.

Dott.ssa Sarah Longo

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