AVVOCATI E COLLOQUI CON I MINORI


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L’avvocato può ricevere un minorenne senza informare prima i genitori?

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 7530 del 2020

Nel caso di specie un avvocato aveva ricevuto un minorenne nel suo studio, unitamente alla madre deceduta dalla responsabilità genitoriale, senza prima prendere contatto con l’avvocato del padre esercente la potestà genitoriale.

Per tale ragione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva inflitto al legale la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi; decisione confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense.

Il CNF aveva rilevato come l’avvocato avesse violato l’articolo 6 del C.D.F. previgente, ovvero avesse violato il dovere di correttezza professionale per aver effettuato un colloquio con un minorenne, senza interromperlo e telefondando successivamente al padre, per comunicargli il volere del suo assistito di vivere con la madre.

La violazione contestata risulta integrata anche se al momento della condotta non era ancora entrato in vifore il nuovo codice deontologico che ha tipizzato l’illecito discipinare riguardante l’ascolto di un minorenne senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Con la proposizione del ricorso l’avvocato censura l’illogicità della motivazione derivante dal fatto che la decisione sarebbe in contrasto con l’incolpazione, che ha ad oggetto solamente l’omessa comunicazione al legale del padre la decisione di procedere all’audizione del figlio minorenne.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8313 del 2019 hanno chiarito che

“le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica”.

Sulla base del principio appena rammentato può certamente escludersi, che nel caso di specie, vi sia stato un contrasto tra contestazione ed accertamento della responsabilità del ricorrente.

Gli Ermellini hanno evidenziato come

“il filo conduttore della condotta addebitata al ricorrente è l’inosservanza delle cautele previste dalle Convenzioni internazionali e dalle nostre norme interne in tema di ascolto del minore, specie se il contenuto dell’audizione può avere ad oggetto dichiarazioni lesive della posizione giuridica dei genitori esercenti la responsabilità edel loro diritto di difesa. L’identificazione del soggetto da informare preventivamente non incide sul contenuto lesivo della condotta contestata, dal momento che l’omessa informazione del genitore affidatario determina anche una diretta lesione del diritto di difesa”.

Avv. Tania Busetto

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