Concorso di polizia

Legittimi i limiti massimi di età per il concorso di Polizia

La Corte di Giustizia UE, Sezione Grande, con la sentenza n. C-258/15 del 15 novembre 2016 ha dichiarato legittimi i limiti massimi di età per il concorso di Polizia

Ciò che emerge dalla sentenza n. C-258/15 pronunciata il 15 novembre del 2016 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Grande, è che gli Stati membri possono prevedere dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi nelle forze di polizia.

La vicenda:

Un cittadino spagnolo si era rivolto al Tribunale locale per impugnare un bando di concorso, indetto dall’accademia di polizia, nel quale vi era il limite di 35 anni di età per parteciparvi.

Il soggetto sosteneva l’illegittimità del bando, in quanto in contrasto con la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27/11/2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La Corte di Giustizia a riguardo rammenda che, ai sensi dell’articolo 2, par. 1 della Direttiva che:

“per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva”.

L’articolo 1 si riferisce ai motivi legati alla religione, alle convinzioni personali, agli handicap, all’età o alle tendenze sessuali.

Nel caso di specie, il requisito stabilito dalla legge basca ha solo l’effetto di riservare ad alcune persone, per il fatto di avere 35 anni, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe.

Questa normativa crea una differenza di trattamento basata sull’età, ai sensi della Direttiva 2000/78, e bisogna verificare se tale differenza di trattamento dia o meno luogo ad una discriminazione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 6 paragrafo 1, della Direttiva.

La decisione:

La Corte ricorda che la differenza di trattamento non costituisce una discriminazione, se la natura dell’attività lavorativa o il contesto in cui viene svolta, costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la sua finalità sia legittima.

La disparità di trattamento in base all’età non costituisce una discriminazione se oggettivamente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale da una finalità legittima.

Nel caso in esame, l’accademia ricercava agenti per svolgere compiti non amministrativi ma operativi, e secondo la stessa, gli agenti con un’età superiore ai 40 anni subirebbero un degrado funzionale, avendo una capacità ridotta di recupero a seguito di uno sforzo.

L’accademia inoltre prevede dei corsi ad hoc senza alcun limite di età, per l’assunzione di impiegati con mansioni amministrative.

Secondo la Sezione Grande, le disposizioni della Direttiva 2000/78 devono essere interpretata nel senso che non ostano alla normativa, come quella basca, che prevede che i candidati per impieghi come agenti con funzioni operative non debbano avere un’età superiore ai 35 anni.

Dott.ssa Cacace

Vedi anche :