CASE MOBILI E TITOLO EDILIZIO

In quali casi è necessario il titolo edilizio per le case mobili?

Il Testo Unico dell’edilizia, contenuto nel d.p.r. n. 380 del 06/6/2001 all’articolo 3, lettera e 5, con riferimento alle case mobili, stabilisce che:

“si intendono per interventi di nuova costruzione: l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1291 del 2016, ha chiarito che nel momento in cui una cosa mobile è collocata all’interno di un villaggio turistico, ovvero di una struttura ricettiva all’aperto destinata a soddisfare le esigenze di alloggio temporaneo, non è richiesto alcun titolo edilizio.

Se invece la casa mobile viene posizionata all’interno di un’area di campeggio ma in maniera fissa, il venir meno della transitorietà richiede un titolo edilizio.

E ciò si spiega in quanto l’occupazione temporanea del suolo da parte di una casa mobile, non provoca alcuna modificazione urbanistica o di assetto del territorio.

Se invece una casa mobile si trasforma in una abitazione stabile, la sua installazione va a modificare il territorio a causa delle opere che si rendono necessarie per renderla abitabile.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 9268 del 2014 aveva chiarito che:

“Rimane quindi che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 5 d.p.r. n. 380/01 le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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