BUCATO E CONDOMINIO: QUALI SONO LE REGOLE?

Quali sono i limiti da rispettare per stendere la biancheria in condominio?

L’appartamento è molto piccolo e l’unico posto dove stendere la biancheria, in mancanza di una terrazza del condominio è il tuo balcone. Anche quest’ultimo tuttavia non è molto spazioso, e l’effetto risultante non è particolarmente piacevole alla vista.

Inevitabilmente, l’acqua di scolo dei vestiti cade nel balcone del condominio sottostante, il quale diverse volte ha manifestato il suo disappunto, minacciando di denunciarti per il fastidio provocatogli.

Anche volendo trovare una soluzione pacifica alla controversia, dal canto tuo non hai altre opportunità per stendere i panni, dato che, diversamente non si asciugherebbero mai all’interno delle mura domestiche.

In mancanza di precise regole contenute nel regolamento condominiale, quali limiti dispone la legge in caso di biancheria stesa in condominio?

È necessario usare lo stendino o i classici fili sospesi in aria e ancorati da bracci metallici?

In assenza di spazi appositi adibiti a tale uso, in singoli condomini ricorrono a stenditoi mobili o supporti esterni, i quali tuttavia se usati con le normali precauzioni dettate dal buon senso, non costituiscono alcuna fonte di litigio.

Un limite all’asciugatura dei panni al sole potrebbe però essere valida solamente se il regolamento è stato approvato all’unanimità.

V. anche

Non è necessario che il consenso di tutti i condomini sia raggiunto con votazione in assemblea, l’unanimità si può raggiungere anche in sede di acquisto dell’immobile, quando, innanzi al notaio, il costruttore fa accettare, ad ogni condominio insieme all’atto di vendita, il regolamento già da lui predisposto.

In tal caso di raggiunge comunque il 100% dei consensi.

In caso di violazione del divieto, il regolamento condominiale può autorizzare l’amministratore ad irrogare delle sanzioni economiche.

La biancheria stesa su un balcone rende meno decorosa la facciata dell’edificio.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1326 del 20 gennaio 2012 ha ritenuto non lesiva del decoro architettonico l’esposizione dei panni sul balcone o all’esterno delle finestre, essendo tale comportamento saltuario e non in grado di modificare stabilmente le linee architettoniche dell’edificio.

La Corte di Cassazione ha più volte ricordato che non si possono stendere i panni nel caso in cui l’acqua bagni il balcone sottostante.

Questo in quanto la presenza di due fili sostenuti da staffe metalliche, infissi dal costruttore, nel muro in maniera permanente, ai lati delle finestre non è condizione sufficiente a far presumere a carico del piano sottostante, quella che in gergo si chiama servitù di stillicidio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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