BAMBINO CON DUE MADRI? IL “SI” DEL TRIBUNALE DI GENOVA

Nel caso in cui minore sia nato da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione assistita eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra, l’atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia: infatti non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo e ciò nell’esclusivo interesse di un bambino

Tribunale di Genova, sezione IV civile, sentenza dell’8 novembre 2018

I fatti di causa

Nel caso di specie, due donne, da tempo conviventi, avevano deciso di avere un figlio e per tale motivo si erano recate in una clinica in Spagna al fine di iniziare la pratica di fecondazione in vitro reciproca, con trasferimento embrionale e congelamento embrionario con ovociti ottenuti da una delle due e trasferimento embrionario nell’utero della compagnia utilizzando gli spermatozoi di un donatore anonimo.

Una volta nata la bambina le due donne si erano recate in Comune presentando un’istanza di riconoscimento della doppia maternità. Tale richiesta venne rifiutata e pertanto le due donne presentarono ricorso innanzi al Tribunale.

La decisione del Tribunale

I giudici, intervenuti sul punto hanno ricardato che, costante giurisprudenza, nell’ambito di situazioni di adozioni di bambini da parte di coppie omosessuali ha statuito come segue:

“Nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d della l. n. 184 del 1983, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali”.

La Corte di Cassazione, ha aderito a tale orientamento, osservando che l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d della L. n. 184 del 1983 può trovare applicazione anche nel caso in cui vi sia l’impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che se ne prende cura. Tale norma può anche trovare applicazione quando ricorra l’interesse del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura sociale, anche se dello stesso sesso.

La L. n. 76 del 2016, all’art. 1 comma 20 ha fatto rientrare nel concetto di famiglia anche le coppie formate da persone dello stesso sesso.

Come confermato anche dalla Corte d’Appello di Torino, sezione famiglia, con il decreto del 29 ottobre 2014:

“Nel caso di minore nato da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione assistita eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra, l’atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia, poiché, nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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