AVVOCATI: ILLEGITTIMO IL SEQUESTRO DEI SINGOLI DATI INFORMATICI

Secondo la Corte di Cassazione non è necessario il sequestro del supporto informatico, né la sua restituzione basta ad eliminare il pregiudizio: anche il sequestro dei singoli dati informatici è illegittimo.

Se l’avvocato viene sottoposto ad indagine, il sequestro di materiale presso il suo studio può aver luogo solamente con riferimento ai soli documenti che costituiscono il corpo del reato ipotizzato dalla pubblica accusa e non certo a tutti i documenti presenti nel suo studio legale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53810 del 2017 ha precisato che anche l’estrazione di copia degli archivi informatici rinvenuti in uno studio legale è un’azione che può ben essere configurata come un’ipotesi di sequestro illegittimo.

V. anche

Infatti, come affermato in precedenza dalle Sezioni Unite (sent. n. 40963/2017), il sequestro non deve necessariamente avere ad oggetto un sistema informativo o un contenitore, come il computer o una chiavetta usb, esso può riguardare anche un singolo dato informatico in essi contenuto.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 23/11 (2001 ha dato al termine sequestrare un’ampia nozione nel cui oggetto devono essere ricompresi:

“Sia il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati, sia i programmi necessari ad accedere ai dati, ed alla quale vanno ricondotto, generalmente, tutti i modi nei quali i dati intangibili possono essere portati via, resi inaccessibili o esclusi da controllo del sistema informatico”.

La reintegrazione non elimina il pregiudizio e se il sequestro di documenti informatici è illegittimo, per i giudici non è sufficiente ad eliminare il pregiudizio la mersa reintegrazione nella disponibilità della cosa.

Pertanto, se vi è un interesse concreto ed attuale dell’avvocato alla disponibilità esclusiva dei dati, il ricorso alla Corte di Cassazione, contro il sequestro è ammissibile anche nel caso in cui, il computer o il supporto informatico sul quale i dati sono contenuti sono già stati restituiti all’avente diritto, previa estrazione dei dati.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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