AVVOCATI ED IL DOVERE DI TENERE INFORMATO IL CLIENTE

Sul dovere di tenere informarto il cliente in capo agli avvocati

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 487 del 2019

Il CNF aveva rigettato il ricorso presentato dall’Avvocato contro la deliberazione con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per 7 mesi, per essersi appropriato indebitamente di somme di danaro versategli da alcuni clienti quale anticipo su importi maggiormente dovuti.

In Consiglio aveva rilevato che la Corte di Cassazione, per quanto riguarda la definizione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente, lo aveva assolto dal reato di appropriazione indebita aggravata, per l’intervenuta prescrizione, ma ad ogni modo aveva confermato le statuizioni civili adottate sia dal giudice di primo grado che di secondo, i quali lo avevano condannato al risarcimento del danno della parte civile, avendo ritenuto infondate le censure da lui sollevate in merito alla credibilità delle dichiarazioni accusatorie da questa rese.

Il CNF aveva ritenuto irrilevante la buona fede dell’avvocato, specificando che:

“Ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, ma è sufficiente la volontarietà dell’atto compiuto, e quindi del dolo generico, in quanto il professionista è in possesso delle conoscenze giuridiche necessarie per prevenire o evitare le conseguenze del suo comportamento”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno preliminarmente rilevato che l’impugnazione risulta essere stata proposta in data successiva alla scadenza del termine breve, ex art. 36, comma sesto, della l. n. 247 del 2012.

Il ricorrente tuttavia non contesta affatto la scadenza del termine, ma sollecita ex secondo comma dell’art. 153 c.p.c., la rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso in Cassazione, ritenendo di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile; sostiene infatti di non aver potuto tempestivamente proporre l’impugnazione, in quanto, la sentenza notificata al proprio difensore era stata consegnata ad una persona non avente il titolo per riceverla.

La notificazione era stata effettuata presso lo studio del figlio dell’avvocato e ricevuta dalla segretaria dello stesso, qualificatasi come addetta alla ricezione, dato che il suo difensore, era stato colpito da una grave patologia era stato costretto ad abbandonare la professione forense e a chiudere il proprio studio subito dopo la celebrazione dell’udienza presso il CNF.

La Corte di Cassazione ritiene che il ricorso non meriti accoglimento, in quanto il difensore non si era cancellato dall’albo prima della ricezione della notifica in questione, pertanto, secondo costante orientamento giurisprudenziale

“in mancanza di predetto adempimento, la notificazione deve considerarsi correttamente eseguita presso il domicilio eletto dal difensore costituito nella precedente fase processuale, ed a mani di persona qualificatasi come addetta alla ricezione degli atti, con la conseguente esclusione della possibilità di dichiararne la nullità. È solo la cancellazione dall’albo infatti, a determinare la decadenza del professionista dall’ufficio di procuratore ed avvocato e a far quindi cessare lo jus postulandi, il cui venir meno comporta altresì la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del difensore”.

Se non vi è stata la cancellazione dall’albo non può assumere alcun rilievo la cessazione di fatto dell’attività professionale, che anche nel caso in cui si traduca nella rinuncia al mandato, non dispensa il difensore dal compito di ricevere la notificazione degli atti e di darne notizia al cliente, in adempimento del dovere di diligenza professionale, a meno che non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro legale.

Il fatto che il figlio a sua volta avvocato avesse preso le redini dello studio del padre fa sì che si escluda il difetto di legittimazione della segretaria alla ricezione delle notifiche.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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