ANCORA SULLE NOTIFICHE VIA PEC

La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sull’ammissibilità delle notifiche via PEC dopo le ore 21

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 32762 del 2018

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 32762 del 2018 si è pronunciata su una questione alquanto dibattuta, chiarendo che deve ritenersi intempestiva la notificazione telematica effettuata tramite Posta elettronica certificata del ricorso eseguita dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile.

Nel caso di specie, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano accolto il ricorso presentato dall’attrice nei confronti del suo ex datore di lavoro, dato che il contratto intercorso tra le parti non era giustificato da un idoneo progetto ed era altresì emerso lo svolgimento di una prestazione di natura subordinata.

Gli Ermellini, intervenuti per dirimere la controversia hanno dichiarato fondata e pertanto merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine fissato dall’articolo 327, primo comma del codice di procedura civile.

Tale disposizione prevede quanto segue:

“Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292”.

Nello specifico, la sentenza della Corte d’Appello era stata pubblicata in data 21 ottobre 2016, pertanto il termine per l’impugnazione scadeva il 21 aprile 2017, dato che nel rito del lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini.

Il ricorso era stato notificato a mezzo posta elettronica certificata il 21 aprile 2017, tuttavia la ricevuta di accettazione recava l’orario delle 22:37.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento ha chiarito che:

“In tema di notificazione con modalità telematica, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, convertito con modifiche nella L. n. 221 del 2012, deve essere interpretato nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente”.

Pertanto, la notifica del ricorso in Cassazione che rechi un orario successivo a quello delle ore 21 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione, deve ritenersi tardiva.

Tale orientamento è conforme a quello espresso dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 30766 del 2017 che aveva espresso il seguente principio di diritto:

“Ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. E’ pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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