AUTOVELOX, TARATURA E VERBALE

La taratura dell’autovelox va indicata nel verbale

Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza n. 5227 del 6 marzo 2018

Nel caso in esame, il Tribunale aveva accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura contro la sentenza resa da un Giudice di Pace che aveva rigettato l’opposizione proposta da un avvocato contro un’ordinanza-ingiunzione.

Con tale ordinanza era stata comminata al ricorrente la sanzione amministrativa di 307,50 euro, relativa ad un verbale di accertamento della Polizia Stradale con cui era stata contestata la violazione dei limiti di velocità rilevata mediante autovelox.

I giudici avevano ritenuto che le apparecchiature non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura.

La Cassazione ha accolto il primo dei due motivi formulati dal legale ricorrente, cassando la pronuncia e rinviando al Tribunale in differente composizione, in seguito all’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45 c.d.s., sesto comma per contrasto con l’articolo 3 Cost.

Quindi, la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e, solo a condizione che vi fosse stata espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento poteva presumersi affidabile.

V. anche

Nel 2015 la Consulta evidenziava che la mancanza di verifiche periodiche di funzionamento e taratura risulta suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica, e ciò a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.

Ogni autovelox risulta soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a mutamenti dei valori misurati dovuti al declino delle proprie componenti e ad eventuali urti o vibrazioni.

Il deterioramento può pregiudicare non solo l’affidabilità dell’apparecchio ma anche la fede pubblica che si ripone nella sicurezza stradale.

L’articolo 142, sesto comma del codice della strada prevede che:

“Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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