ASSICURAZIONI E GUIDA IN STATO DI EBREZZA

Sinistro stradale mentre mi trovo in stato di ebrezza?

Corte di Cassazione, sentenza n. 21027 del 2018

Il caso in questione riguarda la vicenda di un uomo che quale terzo trasportato, in seguito ad un sinistro stradale, aveva convenuto in giudizio il conducente dell’automobile, il proprietario, e l’assicurazione, al fine di farsi risarcire i danni subiti.

La compagnia di assicurazioni, costituitasi in giudizio, aveva rilevato che la copertura assicurativa non era operante nel caso di specie, in quanto il conducente era risultato in stato di ebrezza al momento del sinistro, quindi, il ricorrente aveva diritto di rivalersi solamente sul proprietario della vettura e sul conducente.

Infatti nel contratto vi era una clausola della polizza che ne esclude la sua operatività

“nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebrezza, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del c.d.s”

La vicenda sbarca in Cassazione, la quale richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale:

“La rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente, sia al proprietario del veicolo, sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà, in quanto responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio”.

Quanto appena enunciato è desumibile sia dall’art. 18 della l. n. 990 del 1969, sia dall’art. 144 del codice delle assicurazioni.

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In ordine all’interpretazione della clausola sopra menzionata, si deve richiamare un costante orientamento con cui si è chiarito che

“le censure riguardanti l’ermeneutica negoziale, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della parte ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra”.

Da quanto sopra detto deve quindi ritenersi valida la clausola predisposta dalla compagnia di assicurazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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