QUANDO L’OGGETTO DEL CONTRATTO NON È DETERMINATO

Se l’oggetto del contratto non è ben determinato questo è nullo

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 21031 del 2018

Secondo consolidato principio giurisprudenziale l’oggetto del contratto è determinabile nel momento in cui il giudice sia in grado di determinarlo concretamente, facendo riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti, le quali si siano accordate in merito alla futura determinazione dell’oggetto stesso e circa i criteri e le modalità da osservarsi a tal fine.

Quindi, la determinabilità presuppone che vi sia stato un precedente accordo sulla futura determinazione dell’oggetto stesso e circa le modalità ed i criteri da osservarsi a questo fine, con la conseguenza che dal medesimo contratto vanno desunti gli elementi idonei all’identificazione del relativo oggetto.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello pronunciandosi in riferimento ad un decreto ingiuntivo emesso su istanza di un centro benessere nei confronti di una cliente, per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per un contratto da questa sottoscritto per l’esecuzione di un programma di snellimento, aveva condannato la società a restituire alla donna le somme ricevute in forza del contratto, in quanto questo aveva un oggetto non determinato.

Il contratto forniva indicazioni del tutto generiche, potendo addirittura prospettare false aspettative che il risultato tanto desiderato dalle clienti derivi solamente ed esclusivamente dal trattamento estetico, avendo la cliente un ruolo meramente passivo. Infatti per raggiungere l’obbiettivo di snellimento non bastano solamente i trattamenti effettuati dal centro ma si deve seguire anche un programma di dieta, cosa che nel contratto oggetto della controversia non era menzionato.

Pertanto, si deve escludere che l’oggetto del contratto sia determinabile; infatti tale requisito attiene ad un dato oggettivo e univocamente identificabile che deve preesistere alla stipula del contratto e non può ricavarsi né da possibili interpretazioni soggettive di una parte, né da comportamenti successivi alla stipula stessa.

Da ultimo si deve sottolineare che:

“La valutazione di indeterminabilità dell’oggetto del contratto non deriva, nella specie, dalla equivocità dei termini usati ovvero dall’esistenza di clausole contraddittorie, quanto, in radice, dall’impossibilità di desumere dalla scrittura alcun elemento o criterio oggettivo prestabilito idoneo a condurre alla determinazione del suo oggetto”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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