Articolo 328 codice di procedura penale: il giudice per le indagini preliminari

Il giudice per le indagini preliminari interviene durante le indagini, ed è un giudice ad acta. Non ha poteri di iniziativa ex officio ed interviene solo previa richiesta di parte e solo per atti determinati

L a figura del giudice per le indagini preliminari è nata con il codice del 1989, prima era sconosciuta al nostro sistema. Il g.i.p. interviene durante le indagini ed è un giudice ad acta, ossia non ha poteri di iniziativa ex officio e interviene solamente previa richiesta di parte e solamente per determinati atti previsti dalla legge.

Questa figura di giudice è nata perché il legislatore ha voluto evitare che tale soggetto, durante le indagini preliminari fosse troppo coinvolto nella dimensione investigativa, e quindi potesse perdere la propria imparzialità e terzietà, trasformandosi in un giudice che non solamente decide ma anche agisce, ponendo in essere delle ingerenze nell’attività del pubblico ministero.

L’articolo 328 c.p.p. stabilisce che:

“1.Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

1 quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

Il g.i.p. ha il potere di formazione anticipata della prova, quando viene coinvolto dalla richiesta di parte e interviene disponendo l’incidente probatorio, nei casi tassativamente previsti, si forma anticipatamente la prova. Inoltre ha poteri di controllo e di proroga delle indagini nei caso in cui il p.m. abbia bisogno di ulteriore tempo per svolgere le indagini. Il p.m. al termine delle indagini se reputa di chiedere l’archiviazione la deve domandare al g.i.p., che valuta la richiesta e se è d’accordo la dispone altrimenti obbliga il p.m. a formulare l’imputazione e ad esercitare l’azione penale.

Dott.ssa Benedetta Cacace

Vedi anche :

http://www.studiolegalebusetto.it/articolo-330-codice-procedura-penale-acquisizione-delle-notizie-reato/