APPUNTI SULL’ENFITEUSI

L’enfiteusi

Diritti e doveri dell’enfiteuta

Si ha enfiteusi nel caso in cui il proprietario, che non vuole direttamente interessarsene, cede ad altri il godimento di un immobile, con l’obbligo di pagare un canone e di migliorare il fondo.

L’articolo 959 del codice civile dispone che:

“L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.

Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni”.

La Costituzione dell’enfiteusi, che è fatta in perpetuo o per lungo tempo, corrisponde ad una virtuale alienazione.

L’enfiteusi può essere costituita anche per il miglioramento dei fondi urbani, anche se prevalentemente si attua per i fondi rustici incolti o trascurati, quando il titolare non può o non vuole assumersi le cure e le spese di una più ragionale coltura.

L’articolo 958 c.c. dispone che:

“L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.

L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni”.

L’enfiteusi può essere costituita per contratto, o per testamento, o per usucapione.

In relazione diretta con il bene si trovano due soggetti: il proprietario che concede ad altri il fondo e colui che riceve il fondo. L’uno e l’altro hanno diritti ed obblighi. L’enfiteuta ha il dovere di migliorare il fondo, come previsto dall’articolo 960 del codice civile, e deve anche pagare al concedente un canone periodico, in una somma di denaro, o in una quantità fissa di prodotti.

In base all’articolo 954 c.c., l’enfiteuta deve pagare le imposte e i pesi che gravano sul fondo. Infine, tra i vari obblighi dell’enfiteuta vi è anche quello di fare una ricognizione del diritto del concedente, quando ne venga fatta richiesta un anno prima del compimento del ventennio.

Importante è il diritto di affrancazione o riscatto, previsto dall’articolo 971 c.c.

“Se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

Se più sono i concedenti, l’affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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