PRESTAZIONI ED IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

L’accenno contenuto nell’articolo 1218 c.c., all’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, viene sviluppato negli articolo 1256 e seguenti del codice civile.

L’articolo 1218 c.c. dispone che:

“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Invece l’art. 1256 c.c. prevede che:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

L’impossibilità oggettiva di adempiere produce l’estinzione dell’obbligo specifico; soltanto nel caso in cui tale impossibilità non dipende da colpa, l’obbligo si estingue senza che residui una responsabilità del debitore.

Affinché il debitore possa pretendere la sua totale liberazione:

  1. Deve trattarsi di una impossibilità reale oggettiva, la prestazione deve essere impossibile in sé e per sé. Gli eventi che si verificano sulla persona del debitore potranno avere una rilevanza solo quando si tratti di prestazioni personali in senso stretto. L’obbligazione non si estingue per impossibilità temporanea, finché non si esclude un’utile possibilità avvenire;
  2. Tale impossibilità deve essere sopravvenuta, ma sorta prima della mora. Se si trattasse di impossibilità originaria, il rapporto non sarebbe mai sorto validamente, per mancanza di un elemento essenziale;
  3. La circostanza sopravvenuta deve essere inevitabile. Gli articoli 1218 c.c., e 1256 c.c., si contrappongono appunto il caso fortuito e la forza maggiore alla responsabilità per colpa.

Se l’impossibilità è parziale, anche l’estinzione dell’obbligazione lo è, e il debitore è tenuto alla prestazione per la parte ancora possibile.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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