ANCORA LA CARTABIA IN TEMA DI UDIENZA PRELIMINARE

RIFORMA CARTABIA:  L’ UDIENZA PRELIMINARE

La riforma si concentra in particolare sulla fase predibattimentale in cui prevede l’esperimento di una serie di controlli sulla competenza territoriale, sulla enunciazione del fatto oggetto di contestazione. La Cartabia ancora, in tema di udienza preliminare, ha previsto nuovi ed ulteriori casi in cui l’imputato deve essere considerato presente e prevede nuove vie volte a garantire maggior facilità per la costituzione di parte civile.

Innanzitutto è stato rivoluzionato l’art. 416 c.p.p. rubricato “Presentazione della richiesta del pubblico ministero”, con l’abrogazione del comma 2 bis che recitava:

Qualora si proceda per i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

Con le modifiche all’art. 419 c.p.p., sono stati implementati gli avvisi da dare all’imputato in ordine alla possibilità di celebrazione del processo in sua assenza, aggiungendo quelli ex art. 420-sexies c.p.p., che prevede la revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. Il nuovo art. 419 c.p.p., prevede anche l’informazione all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Ancora, in merito alla costituzione delle parti, per il nuovo art. 420 c.p.p. :

1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. 2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis. 2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È considerato presente anche l’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. 3. Se il difensore dell’imputato non è presente il giudice provvede a norma dell’articolo 97, comma 4. 4. Il verbale dell’udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia

Quanto alla costituzione di parte civile, posto che “può avvenire per l’udienza preliminare”, si specifica ora che tale termine è individuato “prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti”. Il detto termine è stabilito a pena di decadenza.

Per facilitare la costituzione, il nuovo art. 78 c.p.p. al nuovo comma 1 bis, che prevede che

Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione”.

Ulteriore novità in tema di udienza preliminare risiede nel nuovo art. 24 bis c.p.p. per cui:

Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2. 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori. 3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. 4. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. 5. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4. 6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento”.

Dunque, il nuovo testo normativo prevede la facoltà del giudice di rimettere, anche d’ufficio, prima della conclusione dell’udienza preliminare, la questione concernente la competenza per territorio, alla Corte di Cassazione, mediante ordinanza cui si allegano gli atti necessari alla risoluzione della questione. Con un intervento che mira a velocizzare l’iter quindi, la Corte di Cassazione, se ritiene di dichiarare l’incompetenza del giudice procedente, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente e l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice rimettente, a quello competente, nonché ai pubblici ministeri presso i medesimi giudici e alle parti private.

Con riguardo alla modifica dell’imputazione, per la nuova formulazione dell’art. 421 c.p.p.:

1.Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lett. b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. 1-bis. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato presente. Quando l’imputato non è fisicamente presente, il giudice rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza. 2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta diparte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell’or- dine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta…omissis..”

Per la modifica dell’imputazione, l’art. 423 c.p.p., posto che il pubblico ministero può modificare la contestazione se nel corso dell’udienza preliminare il fatto risulta diverso da come descritto nell’imputazione ovvero se emerge un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1, lett. b) o una circostanza aggravante, prevede che se emerge che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicate nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice deve invitare il pubblico ministero a procedere con le opportune modificazioni.

Le innovazioni in argomento, come si evince dalla Relazione Illustrativa allo schema di d.l. recante attuazione della l. n. 134/2021 – è quella di

rispondere all’esigenza della celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell’imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l’accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell’evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso. I nuovi poteri attribuiti al giudice dell’udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari rendono superflua la previsione dell’art. 429, comma 2-bis, che disciplina una situazione non più suscettibile di verificarsi (la norma, infatti, recita: «Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 485»). L’abrogazione in parola consentirà, oltre tutto, di concentrare la celebrazione del rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista l’udienza preliminare innanzi al GUP, poiché l’imputazione dovrà essere in ogni caso modificata in udienza preliminare dal pubblico ministero e non potrà essere disposta autonomamente dal giudice in sede di decreto di rinvio a giudizio”.

Nello svolgimento dell’udienza un’altra innovazione attiene l’art. 422 c.p.p. in cui si prevede che se il giudice dispone l’assunzione di una prova di cui appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, è possibile disporre che l’esame si svolga a distanza, se vi è una particolare disposizione di legge che lo prevede o se comunque le parti vi consentono.

Ancora, per il nuovo art. 425 c.p.p.

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale. 3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. 4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 537

Dunque con la nuova formulazione l’articolo si conforma al dettato di cui all’408 c.p.p. che dispone che il pubblico ministero presenta richiesta di archiviazione

quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.

Per l’art. 428 c.p.p. poi, sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative, oltre che alle contravvenzioni punite con l’ammenda o con pena alternativa, anche a reati puniti con la sola “pena pecuniaria o con pena alternativa”.

Ancora, per il nuovo art. 429 c.p.p. il decreto che dispone il giudizio deve contenere anche l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa oltre che

l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento”.

Per il comma 4 del citato articolo:

Il decreto è notificato all’imputato contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell’art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio”.