CONDANNATI I GENITORI DEL NEONATO MORTO PER OVERDOSE

RESPONSABILI I GENITORI PER LA MORTE DI UNA BIMBA DI 8 ANNI DECEDUTA A SEGUITO DI INTOSSICAZIONE DI COCAINA

Confermava la condanna per omicidio già comminata in primo e secondo grado la Corte di Cassazione penale, sez. IV, ud. 26 gennaio 2023 (dep. 6 febbraio 2023), n. 4935, per i genitori della bambina di pochi mesi morta per overdose da cocaina.

In tale occasione la Cassazione delineava la seguente massima di diritto:

Non è determinante che il giudice venga a conoscenza di tutti i passaggi causali essendo sufficiente che in base a leggi scientifiche, universali o statistiche si possa affermare che l’evento, con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale, non si sarebbe verificato ove l’agente avesse tenuto il comportamento doveroso

Veniva così confermata la responsabilità dei genitori per la morte di una bambina di 8 mesi deceduta a seguito di intossicazione di cocaina.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame accadeva che due genitori venissero imputati e condannati poi per omicidio colposo, per non aver impedito che la loro bambina assumesse droga accidentalmente con alimenti, indumenti od oggetti presenti nell’abitazione contaminati dalla cocaina e ne ingerisse un quantitativo tale da provocarne la morte da overdose.

Invero era stato chiamato invano il 118 dopo che la madre, prima della seconda poppata, si era accorta che la figlioletta non rispondeva. Il decesso della piccola veniva constatato nel corso del trasporto in ambulanza.

A seguito di accertamenti, veniva accertato un discreto quantitativo di cocaina nel sangue, nel fegato, nella bile e nelle urine della piccola, senza che fosse possibile determinare come e quando era avvenuta l’assunzione, anche se i residui della bile erano da ritenersi derivanti da assunzioni datate nel tempo.

In ogni caso, dagli esami, emergevano dati compatibili con un’assunzione cronica di cocaina e veniva accertato che la morte era stata causata da un’intossicazione acuta da cocaina.

Il padre resisteva in Cassazione lamentando in sostanza che le dichiarazioni testimoniali non erano state in grado di ricostruire adeguatamente il fatto e la condanna si era basata su una responsabilità oggettiva avendo fatto derivare la colpa dei genitori solamente dalla loro posizione di garanzia.

I giudici di merito avevano basato la propria decisione sulla base dei dati scientifici a disposizione e considerando che dall’intervento dell’ambulanza, alle ore 7:00 circa, all’inizio della perquisizione, alle ore 10:00 circa, erano trascorse tre ore durante le quali un testimone aveva riferito esservi in casa una decina di persone.

La magistratura di primo e secondo grado aveva ritenuto irrilevante il mancato rinvenimento di droga in casa ed anche le modalità per mezzo delle quali la bambina era entrata in contatto con la cocaina, attribuendo invece rilievo all’assenza di elementi esterni che avrebbero impedito un intervento tempestivo dei genitori, al rapporto di protezione esistente tra genitori e bambina, all’età della minore e alla totale assenza di autonomia di una bambina di otto mesi.

In particolare i giudici di merito, avevano considerato che una bambina di 8 mesi è totalmente dipendente dai genitori e dunque risultava violato il dovere di protezione degli stessi che avevano permesso alla droga di entrare in casa, circostanza questa già di per sé di grave negligenza atteso che, se i genitori avessero impedito che la minore entrasse in contatto con la cocaina, l’evento non si sarebbe verificato.

Non è necessario dunque ricostruire il meccanismo causale che ha condotto alla morte della bambina giacché, come detto,

non è determinante che il giudice venga a conoscenza di tutti i passaggi causali essendo sufficiente che in base a leggi scientifiche, universali o statistiche si possa affermare che l’evento, con alto grado di probabilità logica o credibilità razionale, non si sarebbe verificato ove l’agente avesse tenuto il comportamento doveroso.”

Così il mancato accertamento circa le modalità dell’assunzione è irrilevante giacché ciò che conta è che la piccola sia entrata in contatto con la sostanza e ciò dipendeva in ogni caso esclusivamente dall’intervento dei genitori:

Il vincolo giuridico tra genitori e figlia e il rapporto esclusivo tra gli stessi sussistente ha reso altresì irrilevante, secondo quanto logicamente argomentato nella sentenza, l’accertamento della durata dell’esposizione alla cocaina”.

Dunque il ricorso veniva rigettato e si confermava la condanna anche al padre della piccola.

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Cassazione penale sez. IV, 26.01.2023, (ud. 26.01.2023, dep. 06.02.2023), n.4935