ANCHE I DANNEGGIATI DA VACCINO POSSONO RICORRERE INNANZI ALLA CORTE EDU

I DANNI DA VACCINO EX L. 210/92 E RICORSO ALLA CORTE EDU

PREMESSA

Consideriamo oggi:

– da un lato, la Legge n. 210/92  che riconosce il diritto, al soggetto leso da vaccino o ai suoi aventi causa o a coloro che hanno riportato danni a causa del contatto con una persona vaccinata, di ricevere un determinato indennizzo, oltre che l’eventuale risarcimento del danno.

Con questa legge, lo Stato, si assume la responsabilità per eventuali danni causati alla vita o alle condizioni di salute del soggetto vaccinato.

Tuttavia, in molteplici casi, i soggetti sudescritti, al termine di tutta la procedura prevista per il riconoscimento dell’ indennizzo, e oltre, anche al termine della procedura per l’ottemperanza dello Stato che non provvede a liquidare quanto riconosciutogli, si sono trovati a dover “soccombere” alla indifferenza dello Stato che non ha effettivamente pagato il dovuto, compromettendo ulteriormente lo stato di salute della persona lesa da vaccino, che senza tale indennizzo potrebbe non essere in grado di pagare le costosissime spese richieste per la cura e la riabilitazione.

– dall’altro,  l’art. 2, comma 1 della CEDU secondo il quale

il diritto alla vita di ogni persona e’ protetto dalla legge. Nessuno puo’ essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una pena capitale, pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”

L’art. 2 della Convenzione, concepito essenzialmente per limitare l’intervento dello Stato a danno della vita umana, consacra uno dei valori fondamentali delle  societa’ democratiche e il suo mancato rispetto e’ una delle piu’ gravi infrazioni, posto che senza tutela del diritto alla vita il godimento di qualsiasi altro diritto viene meno.

RICORSO CORTE EDU-L. 210/92

CONSIDERAZIONI RILEVANTI

La  necessita’ di offrire ampia protezione alla vita umana, ha indotto la giurisprudenza della Corte a prendere in considerazione, come possibili violazioni della norma, un ampio numero di situazioni, che vanno oltre all’evento irreversibile della ‘morte’ (violazione estrema), ma che comportano, comunque, un effetto di lesione al bene vita o di rischio per essa.

L’art. 2 della Convenzione prevede un obbligo di protezione della vita in capo agli Stati membri affinche’ adottino misure positive volte a rendere concreti ed effettivi i valori che l’art. 2 mira a tutelare, ossia la vita e le possibili minacce alla vita.

Obblighi che comportano l’impiego della diligenza necessaria da parte della Pubblica Autorita’ nell’adozione di misure di prevenzione, indagine e repressione in ordine agli atti lesivi del diritto alla vita. Tra gli obblighi positivi sul piano materiale rientra il dovere di porre in essere tutte le misure adeguate a prevenire che la vita umana sia in pericolo.

CONCLUSIONE FINALE

Pertanto, considerato che il ricorso alla Corte di Strasburgo per la violazione  dell’art. 2, può essere presentato, oltre che per la violazione del diritto alla vita intesa in senso stretto, anche per gravi pericoli, per la vita, che non abbiano determinato l’evento morte come, ad esempio, per il caso in cui le condizioni di salute di un soggetto siano state compromesse, secondo la scrivente,  il suddetto ricorso può essere presentato anche a causa della mancata liquidazione, da parte dello Stato, dell’indennizzo riconosciuto, in quanto compromette la capacità del soggetto leso a far fronte alle ingenti spese dovute al suo stato di salute.

Avv. Elisa Bustreo


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