In che cosa consiste la clausola di opt-out ?
La clausola di opt-out costituisce un’eccezione al principio della durata massima dell’orario di lavoro settimanale, stabilita in 48 ore
Alcuni Stati membri hanno introdotto nei loro ordinamenti la clausola di opt-out. Tale clausola si configura come un’eccezione al principio di durata massima dell’orario di lavoro settimanale, stabilito in 48 ore, e viene introdotta soprattutto per quelle attività che assiduamente praticano un orario di lavoro prolungato.
L’opt-out è una deroga prevista dall’articolo 22 della Direttiva n. 88/2003
Secondo questo provvedimento, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni inerenti la durata massima settimanale alle seguenti condizioni:
> Il lavoratore deve prestare il suo consenso;
> Il lavoratore che non intende accettare tale lavoro non deve subire alcun danno;
> Il datore di lavoro deve tenere dei registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro;
> Le autorità competenti devono avere la possibilità di consultare i registri e hanno la facoltà di vietare o limitare la facoltà dei datori di lavoro di oltrepassare il limite delle 48 ore settimanali;
> Superato il primo mese di lavoro è possibile sottoscrivere delle clausole di opt-out;
> Viene stabilita una soglia massima di 60 ore per questi lavoratori.
La Direttiva non prevede limiti espliciti per i lavoratori che hanno acconsentito alla clausola di opt-out. Quindi possono virtualmente lavorare un numero illimitato di ore e per un periodo illimitato. Tuttavia, vi sono due limiti impliciti, individuati dalla European Commission Staff Working Paper:
> il primo è che l’orario di lavoro non può superare le 78 ore settimanali. Questo risultato lo si otteniene dall’applicazione dei periodi minimi di riposo giornalieri e settimanali (90 ore = 11ore x 5 giorni + 35 ore di risposo settimanale o 11 ore x 6 giorni + minimo 24 ore di riposo), sottraendo le 168 ore in una settimana;
> il secondo limite implicito riguarda il rispetto dei principi generali della sicurezza e della salute dei lavoratori.
L’articolo 22, infatti, statuisce che le autorità competenti possono, per motivi legati alla sicurezza e/o alla salute dei lavoratori, vietare o limitare la possibilità di superare la durata massima del lavoro settimanale.