VIAGGIO ANNULLATO? L’AGENZIA VIAGGI DEVE RISARCIRE


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Viaggio annullato: quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta

Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 6566 del 2019

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) aveva contestato ad un’agenzia di viaggi di aver posto in essere pratiche commerciali scorrette per aver annullato tutte le partenze verso l’Egitto, a seguito del comunicato diffuso dal Ministero degli Affari Esteri con cui si sconsigliava ai turisti di effettuare viaggi in quel paese a causa della situazione socio-politica in essere e non aver rimborsato l’intero corrispettivo pagato dai viaggiatori o aver prospettato mete alternative, anche di qualità superiore, senza maggiorazione di prezzo.

L’AGCM, acquisito il parere dell’Autorità del garante nelle comunicazioni aveva irrogato al tour operator la sanzione pecuniaria rispettivamente di euro 35 mila ed euro 25 mila.

L’articolo 42 del codice del turismo, nella versione applicabile ratione temporis prevede, al primo comma che

“quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta”.

L’articolo 4 della direttiva 314/90/CEE stabilisce dal canto su che

“Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l’organizzazione annulla il “servizio tutto compreso” prima della partenza, il consumatore ha diritto:

  1. a) ad usufruire di un altro “servizio tutto compreso” di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il “servizio tutto compreso” è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

  2.           b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell’importo da lui pagato in applicazione del contratto”.

Tale disposizione vuole assicurare al turista il diritto ad usufruire di una meta alternativa; diritto che non potrebbe dirsi garantito nel caso in cui gli fosse proposto un servizio di qualità superiore ed egli, per poterne fruire, dovesse corrispondere una maggiorazione di prezzo.

La disposizione sovranazionale deve essere interpretata quindi nel senso di attribuire al turista il diritto ad usufruire di un altro “servizio tutto compreso”, anche di qualità superiore, senza dover sostenere altre spese.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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