QUANDO IL LAVORATORE PUÒ ESSERE GIUSTIFICATO SE ASSENTE ALLA VISITA FISCALE


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Ai sensi dell’art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24492 del 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24492 del 2019 ha chiarito che l’assenza del lavoratore in malattia, durante una visita fiscale di controllo, è giustificata nel caso in cui questo debba accompagnare il figlio d’urgenza al pronto soccorso ma non nel caso di un successivo ricovero di controllo, in quanto il lavoratore avrebbe potuto avvisare preventivamente il datore di lavoro.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia di primo grado, dichiarando legittima la sanzione disciplinare della multa irrogata al ricorrente, dipendente di una società, ai sensi dell’art. 43, commi 8 e 9 CCNL e dell’art. 5, comma 14, legge. N. 638/83.

Il lavoratore era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare dell’INPS, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell’assenza e si era giustificato in sede disciplinare e processuale rappresentando che l’assenza alla visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, era da imputare ad un giustificato motivo, dato che nelle prime ore della mattinata si era recato al pronto soccorso per accompagnare il figlio minore con problemi di salute.

Secondo la Corte territoriale l’assenza del ricorrente non era da ritenersi giustificata, visto che la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l’assenza solamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale mentre, nel caso di specie l’accesso al pronto soccorso si era concretizzato ben prima ed il minore era stato dimesso nemmeno un’ora dopo e non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza.

Il ricovero del minore era avvenuto si in tarda mattinata ed in corrispondenza della visita fiscale, tuttavia il lavoratore, non sussistendo l’urgenza, avrebbe potuto avvisare il datore di lavoro.

Nel ricorrere in Cassazione il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 14, legge n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, per non aver sussunto la fattispecie concreta in quella stratta prevista dalla norma, che contempla la possibilità di un allontanamento dal domicilio in presenza di un “giustificato motivo”.

Il ricorrente lamenta che non può ritenersi insussistente tale presupposto nel caso di accompagnamento del figlio minore al pronto soccorso, tenuto conto delle esigenze di solidarietà e vicinanza familiare, meritevoli di tutela nell’ambito di rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione.

Gli Ermellini, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, sottolineando come i giudici di merito avessero correttamente fatto applicazione del principio secondo cui

“ai sensi dell’art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”.

La decisione impugnata aveva escluso il nesso tra il momento dell’urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno, ma non sussistente al tempo della visita fiscale, avvenuta in tarda mattinata, quanto nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore, nonché il mancato preavviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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