SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI: L’INTESTAZIONE DELLA SIM SENZA IL CONSENSO

È possibile intestare una sim senza il consenso del cliente?

Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 10740 del 2019

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n.10740 del 2019 è intervenuta per una questione alquanto importante in merito alla trattazione dei dati personali.

Nello specifico il garante per la protezione dei dati personali aveva proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato l’ordinanza ingiunzione per il pagamento di alcune decine di migliaia di euro per la violazione dell’articolo 161 del codice di protezione dei dati personali irrogata nei confronti di una società che aveva intestato centinaia di sim telefoniche a persone inconsapevoli.

La sentenza impugnata pretende di estendere analogicamente la portata della norma, che sanziona solamente l’ipotesi della raccolta senza informativa dei dati personali prevista dall’art. 161 in relazione all’articolo 13, alla diversa e non prevista ipotesi di utilizzo degli stessi, in palese violazione della normativa di riferimento.

Nel ricorrere in Cassazione il Garante denuncia la violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 4, 13 e 161, in quanto era evidente che i dati personali non erano stati raccolti ed utilizzati con il consenso dei soggetti interessati; infatti l’articolo 13 impone l’obbligo di informativa e l’art. 161 sanziona la violazione.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato fondato il ricorso ritenendo logica la contestazione dell’avvenuta violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 161 e 13 dato che deve considerarsi attendibile che l’assunzione del dato personale, poi utilizzato per l’intestazione delle schede telefoniche, sia avvenuta senza la previa informazione ex art. 13 sopracitato.

Detto ciò non può trovare alcuna condivisione il ragionamento espresso nella sentenza impugnata, che muove dal diverso presupposto per cui la fase della raccolta dei dati personali non avrebbe formato oggetto di contestazione e che l’Autorità abbia applicato alla condotta di utilizzazione dei dati la sanzione prevista per la mancata informativa ex art. 13.

Ai sensi dell’articolo4 del D.Lgs. n. 196 del 2003

“deve intendersi per trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”.

La contestazione della mancata informativa ex art. 13 non può ritenersi esclusa solamente per il fatto che il dato sia stato utilizzato, visto che l’utilizzazione stessa presuppone la raccolta del dato nelle forme previste dall’art. 13 e quindi nel rispetto dell’obbligo della necessaria informativa.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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