VALIDITA’ DELL’EMAIL COME PROVA

Il Tribunale di Milano, sez. V civile, con la sentenza n. 11402 del 18 ottobre 2016 ha disposto che è ammissibile come prova l’email ache se sprovvista della firma elettronica qualificata

Il Tribunale di Milano ha disposto che la mail può essere una prova fondamentale da usare in giudizio. Infatti, essa costituisce prova per dimostrare ordini d’acquisto, richieste di pagamento, scambio di comunicazioni tra più soggetti ecc.

L’articolo 2712 c.c. stabilisce che:

 “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

 Secondo i giudici, la mail ordinaria ha valenza di prova, in quanto l’articolo 46 del Regolamento EIDAS, n. 910/14 stabilisce che:

 “Ad un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici né l’ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.

V. anche

Il medesimo Regolamento afferma il principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale.

Inoltre, l’articolo 21 D.lgs. n. 82/2015 prevede che:

“Il documento elettronico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza ed integrità”.

 Nel caso di specie, un soggetto vantava un credito nei confronti di un altro soggetto, al quale invia diversi solleciti via mail. Il creditore pertanto agisce con decreto ingiuntivo in forza di fattura.

Nel giudizio di opposizione, lo stesso creditore, come prova del proprio credito, produce lo scambio di mail con il debitore, nelle quali quest’ultimo non ha mai contestato il debito.

 Il Tribunale di Temini Imerese, con l’ordinanza del 22 febbraio 2015, in un caso simile, aveva disposto che:

“Il documento informatico inviato tramite posta elettronica pura e semplice e sottoscritto con firma elettronica leggera ha valenza probatoria e validità giudica”.

Alla luce di ciò, dobbiamo concludere che chiunque spedisca una mail dal proprio indirizzo di posta elettronica farà bene a conservare il file e la risposta del destinatario se li vuole usare come prova.

 Dott.ssa Benedetta Cacace


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