UN CASO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

Non restituire l’acconto integra il reato di appropriazione indebita?

Non vi è il presupposto dell’impossessamento della cosa altrui, come richiesto dall’art. 646 c.p.

L’articolo 646 c.p. dispone che:

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’art. 61”.

V. anche

Colui che si rifiuta di restituire gli acconti ricevuti dal promissario acquirente per la vendita di un immobile non andata a buon fine, non può essere condannato per appropriazione indebita.

Ciò è quanto rammentato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 54521 del 2017, ponendo in evidenza che in tali situazioni non vi è il presupposto dell’impossessamento della cosa altrui richiesto dall’articolo sopracitato.

Secondo i giudici, l’acconto inerente ad un preliminare e versato dal promissario acquirente al promittente venditore entra a far parte del patrimonio dell’accipiens e, rispetto ad esso, può essere ipotizzato solo un obbligo di restituzione di natura civilistica.

Differente è l’ipotesi in cui il denaro è consegnato al precettore con uno specifico mandato atto a tracciarne la destinazione finale della somma, rispetto al quale in capo all’accipiens si determina invece la posizione di mero detentore del denaro.

Con l’acconto corrisposto in sede di preliminare di compravendita, si effettua un trasferimento di proprietà in capo a chi lo riceve, il quale diviene obbligato ad adempiere l’obbligazione contratta.

I giudici hanno sottolineato che, ai fini penalistici, l’acconto in nulla differisce dalla caparra, dato che nessuno dei due ha un impegno vincolato con la conseguenza che, in tutti e due i casi, nel caso in cui il contratto venga meno tra le parti, con conseguenti effetti restitutori, matura solamente un obblighi di restituzione, che ove non adempiuto integra solo gli estremi di un inadempimento di natura civilistica.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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