QUALI SONO LE REGOLE PER TRASPORTARE L’ALBERO DI NATALE SENZA PRENDERE LA MULTA?

Analizziamo le prescrizioni del codice della strada in materia di ingombro e sporgenze dei carichi

Oramai mancano sempre meno giorni a Natale, ed in quasi tutte le case inizia a far capolino il simbolo indiscusso delle feste, ossia l’albero di Natale.

Uno dei problemi maggiori quando si compra un albero di Natale, nasce al momento del trasporto, per l’albero sintetico si pongono poche criticità dato che le confezioni con cui vengono vendute, sono progettate in modo da arrecare il minimo ingombro e per essere sistemate facilmente, sia nelle automobili che negli appartamenti.

Differente è la situazione invece se si acquista un albero vero, che a differenza di quelli sintetici, non può essere sistemato sic et simpliciter all’intero del portabagagli della macchina.

Normalmente, la sistemazione preferibile è quella dell’ancoraggio sul tetto del proprio veicolo, soprattutto quello attrezzato con barre portabagagli come per i suv e per le station wagon.

In questo caso si deve provvedere ad un adeguato fissaggio con dei nastri per portabagagli o con delle cime munite di strozzatori, non quelle elastiche che non permettono di mantenere una adeguata tensione.

Si deve evitare non solamente l’accidentale caduta dell’albero, ma anche la dispersone di singoli elementi, come i rami, quindi è consigliabile avvolgere il pino in un sacco di plastica o in una rete e disporlo sul tetto con la punta rivolta verso il cofano in modo tale che i flussi d’aria non lo rivoltino aprendo i rami.

Ma cosa dice il Codice della Strada?

L’articolo 61 del Codice della Strada si occupa della “Sagoma limite”, e sottolinea che ogni veicolo, compreso il suo carico, deve avere una larghezza massima non eccedente i 2,55 metri, altezza massima non eccedente i 4 metri e lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente i 7,5 metri per i veicoli a un asse.

Chiunque circoli con un mezzo che, compreso il carico superi i limiti di sagoma, rischia il pagamento di una multa da 419 a 1.682 euro.

L’articolo 164 c.d.s. precisa che la sistemazione dovrà avvenire in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso e senza compromettere la stabilità del veicolo.

Non dovrà nemmeno essere diminuita la visibilità del conducente né essergli impedita la libertà di movimenti nella guida. Il carico inoltre non dovrà mascherare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e nemmeno le targhe di riconoscimento.

Il carico non potrà sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo, ma solamente da quella posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.

È vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno.

La sporgenza laterale, fuori dalla sagoma del veicolo, è ammissibile sempre nei limiti disposti dall’art. 61 c.d.s., purché la sporgenza da ciascuna parte non sia superiore a 30 c. di distanza delle luci di posizione anteriori e posteriori.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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