LA COMPETENZA DELL’INGIUNZIONE TRIBUTARIA
La Corte di Cassazione Civile, SS.UU., con la sentenza n. 24965 del 23 ottobre 2017 ha disposto che sull’opposizione a precetto decide il giudice tributario
In ambito di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del Giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria.
Tale principio è stato espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sent. n. 24965 del 23 ottobre 2017.
La vicenda:
Il caso origina da un procedimento di opposizione al precetto contro un’ingiunzione fiscale afferente l’imposta comunale sugli immobili.
Il contribuente, successivamente ad aver dedotto la nullità dell’atto di precetto per l’asserita inesistenza di una valido titolo esecutivo si vedeva declinare la giurisdizione in favore del giudice tributario, sia da parte del Tribunale Ordinario che della Corte d’Appello.
La questione, pertanto è approdata in Cassazione.
Con la sentenza in oggetto, viene risolta la spinosa questione dell’individuazione del Giudice innanzi al quale proporre l’opposizione al precetto ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo.
Secondo un primo orientamento l’opposizione agli atti esecutivi concernente un atto di pignoramento era ammissibile innanzi al Tribunale Ordinario, in quanto, in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e agli articoli 617 e 9, cod. proc. Civ., la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione del titolo esecutivo.
Secondo un’opposta corrente di pensiero, l’opposizione agli atti esecutivi che il contribuente assume essere viziato da una nullità riferibile e derivata degli atti presupposti, si risolve inevitabilmente nell’impugnazione di questi ultimi, e l’opposizione pertanto andrebbe proposta esclusivamente al Giudice Tributario, ex artt. 2, comma 1 e 19 del D.Lgs n. 546 del 1992.
La decisione delle Sezioni Unite
È proprio quest’ultima interpretazione ad essere stata adottata dalla Suprema Corte che già in precedenza ebbe ad osservare come:
“L’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”.
Tutto ciò:
“Al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell’atto di precetto, cioè la mancata notificazione dell’atto presupposto, e non la natura di primo atto dell’espropriazione forzata”.