“SI” ALL’ACCERTAMENTO INDUTTIVO PER RISPOSTA INIDONEA AL QUESTIONARIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

La Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con la sentenza n. 21823 del 2018 ha chiarito che nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate invii al contribuente un questionario, ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 e questo non fornisca risposte adeguate è legittimo l’accertamento induttivo.

Nel caso di specie, una Società aveva dedotto l’illegittimità del ricorso al metodo induttivo applicato dall’Agenzia delle Entrate in seguito all’invio da parte di questa alla società di un questionariocon il quale si richiedeva la documentazione relativa alla dimostrazione del ricarico di tre mensilità delle merci più rappresentative. La Società aveva inviato all’Ufficio una serie di documenti; tuttavia era stato emesso un avviso di accertamentocon il quale l’Ufficio, aveva rilevato che la documentazione prodotta era non solo carente, ma anche omissiva rispetto alla richiesta, e pertanto il quadro riassuntivo della documentazione prodotta non consentiva una corretta e puntuale analisi del ricarico.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’accertamento risulta legittimo dato che la documentazione richiesta anche se presentata non è stata giudicata del tutto pertinente e soddisfacente dall’Ufficio.

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Secondo costante orientamento giurisprudenziale

“la circostanza che l’accertamento induttivo sia stato preceduto da un verbale di contestazione in cui non sono stati rilevati i presupposti per il ricorso a tale modalità di accertamento, non è causa nè di nullità, nè di illegittimità’ di quest’ultimo, non avendo l’avviso di accertamento carattere vincolato rispetto al verbale di constatazione sul quale si basa”

 

dall’altro

“il comportamento del contribuente, che ometta di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 4, e non ottemperi alla richiesta di esibizione di documenti e libri contabili relativi all’impresa esercitata, in tal modo impedendo o comunque ostacolando la verifica, da parte dell’Ufficio, dei redditi prodotti, vale di per sè solo ad ingenerare un sospetto in ordine all’attendibilità di quelle scritture, rendendo “grave” la presunzione di attività non dichiarate desumibile dal raffronto tra le percentuali di ricarico applicate e quelle medie del settore e legittimo l’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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