REVOCA DEL GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA PENALE: DA QUANDO PRODUCE I SUOI EFFETTI?

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 21992 del 2018 ha chiarito che in ambito penale, gli effetti della revoca del gratuito patrocinio non operano ex tunc, ma retroagiscono alla data in cui la comunicazione della variazione del reddito è giunta all’ufficio del giudice o alla data della scadenza del termine previsto per la comunicazione della variazione in questione.

Nel caso di specie, un legale aveva domandato la cassazione dell’ordinanza del Tribunale con cui veniva disattesa l’opposizione contro la declaratoria di “non luogo a procedere” sull’istanza di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese dallo stesso nel procedimento penale a carico del cliente, durante tutto il periodo che va tra il deposito dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e la data dell’udienza in cui il procedimento penale era stato riunito.

Il Tribunale nel rigettare l’opposizione aveva sottolineato che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo del cliente di sopportare personalmente le spese della sua difesa, come previsto dal terzo comma dell’art. 136 del d.p.r. n. 115 del 2002.

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L’avvocato, ricorrendo in Cassazione aveva sostenuto la falsa applicazione dell’art. 136, comma 3, del d.p.r. n. 115/2202, in luogo del combinato disposto degli artt. 112 e 114, comma 1 del medesimo testo unico, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Secondo il ricorrente, l’art. 136 riguarderebbe solamente il patrocinio gratuito nell’ambito del processo civile, amministrativo, contabile o tributario e non penale.

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Gli Ermellini nell’accogliere il ricorso sottolineano che la fattispecie in questione si deve ricondurre non al disposto dell’art. 136 d.p.r. n. 115/02 ma al disposto dell’art. 114 del medesimo d.p.r., che rientra tra “le disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello stato nel processo penale”, e il primo comma prevede che:

“La revoca del decreto di ammissione, disposto ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’art. 112, ha effetto rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all’ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all’art. 94, comma 3”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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